L'audizione del minore dotato di discernimento nelle procedure giudiziarie aventi ad oggetto il suo affidamento è obbligatoria, salvo che la stessa possa essere in contrasto con i suoi interessi fondamentali. I minori, pur non possono considerarsi parti del procedimento, sono portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori, in sede di affidamento o di disciplina del diritto di visita del genitore non affidatario e, per tale profilo, qualificati parti in senso sostanziale. Costituisce quindi violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa, nella quale emergono chiari gli interessi rilevanti dei minori che sono in gioco nella vertenza e avrebbero resa necessaria la loro audizione.