Affido condiviso, con prevalenza presso la madre purchè questa non tenti di convertire il figlio minore alla propria religione
Cassazione Civile, Sezione Prima, sentenza del 12 giugno 2012, n. 9546
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 744 volte dal 27/07/2012
E' possibile disporre l’affido condiviso del minore, con sua collocazione prevalente presso la madre, nell’abitazione della stessa, e con obbligo della medesima di astenersi da qualsiasi condotta di coinvolgimento del piccolo nella propria scelta religiosa; inoltre, vengono regolati i tempi di permanenza del bambino presso ciascuno dei genitori, disponendo che tutte le festività tradizionali o di significato religioso cattolico (Natale, Pasqua ed i compleanni) siano trascorse con il padre. Nell'adottare queste e simili misure, ci si attiene al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole.
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