L’art. 155 c.c., a seguito della riforma del 2006 che ha introdotto la disciplina dell'affidamento condiviso, prevede che il Giudice fissi la misura ed il modo con cui ciascuno dei genitori contribuisca al mantenimento della prole, fissando le modalità della loro presenza presso ciascun genitore e adottando ogni altro provvedimento ad essi relativo. Ne consegue che, in tal senso, l'Autorità giudiziale adita ha un'ampia discrezionalità, da esercitarsi sempre nell'interesse morale e materiale dei figli. In particolare nel caso in cui i contegni di una parte, conseguenti e correlati alla sua adesione alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova ed inseritisi in un contesto di vita del minore già reso particolarmente delicato dalla separazione dei genitori, possano risultare dannosi per l’equilibrio e la salute psichica del figlio è lecita la limitazione imposta al genitore di astenersi da qualsiasi condotta di coinvolgimento del figlio nella propria scelta religiosa.