Il Tribunale, pronunciando sentenza di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. in materia di reati urbanistici e violazioni edilizie, non può ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ovvero la demolizione delle opere abusive, in quanto non è configurabile il presupposto della sentenza di condanna, malgrado vi sia un accertamento di responsabilità dell’imputato.