L'omesso versamento di ritenute previdenziali per importi inferiori a 10.000 euro per ciascun periodo di imposta non è previsto dalla legge come reato. E' quanto emerge dalla sentenza della Sezione Penale del Tribunale di Asti, del 27 giugno 2014. Il caso vedeva un legale rappresentante di una ditta omettere di versare all'INPS le somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, essere imputato per il reato contemplato dall'art. 81 c.p. e dall'art. 2 del D.L. n. 463/1983, convertito nella L. 638 dell'11 novembre 1983, come modificato dal D.L. n. 338/1989, convertito nella L. 389/1989. Secondo il giudice di merito, il reato ascritto non costituisce più reato, alla luce dell'apprezzamento sistematico e congiunto della più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale nonché dei recenti interventi normativi; la Consulta, con sentenza 19 maggio 2014, n. 139, intervenuta sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, ha sottolineato l'utilità, del principio generale di necessaria offensività della condotta, con conseguente esclusione della responsabilità penale a condotte apparentemente tipiche quando, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, risultino in concreto prive di significato lesivo. In secondo luogo, l'art. 2 della L. 67/2014 conferisce delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria, e nello specifico per trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 638/1983, sempre che l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui. Come confermato dall'orientamento dominante in dottrina, la legge delega non è una legge meramente formale, in quanto non si limita a disciplinare i rapporti meramente interni tra l'esecutivo ed il Parlamento, ma costituisce una fonte direttamente produttiva di norme giuridiche. Secondo il Tribunale, se la legge delega non ha provveduto ad una formale depenalizzazione dell'art. 2 D.L. 463/1983, "possiede tuttavia con certezza l'attitudine ad orientarne l'interpretazione e, più in particolare, a completare il contenuto precettivo di quanto affermato dal giudice delle leggi". In conclusione, l'imputato deve essere assolto in quanto il fatto ascrittogli non è previsto dalla legge come reato; se il giudice del merito è legittimato ad effettuare una valutazione in termini di offensività delle condotte costitutive del reato di cui si discute, costituisce dato oggettivo, ribadisce il Tribunale, il fatto che l'organo legislativo abbia stabilito, con termini non equivoci, che l'omesso versamento inferiore a 10.000 euro per ogni periodo di imposta, non possa considerarsi offensivo di interessi penalisticamente tutelati.