La comunicazione della contestazione rappresenta un elemento processuale che incide sull’elemento soggettivo del reato, in quanto solamente una conoscenza della contestazione specifica delle violazioni, con l’indicazione della possibilità di pagare e non essere punito, permette, non solo di procedere, ma anche di consapevolmente scegliere una strada difensiva che escluda la punibilità del reato. La conoscenza del presupposto della contestazione entra perciò a far parte del patrimonio rappresentativo dell’elemento soggettivo del reato, incidente anche sulla componente volitiva dello stesso. Il ragionevole dubbio circa la conoscenza effettiva della contestazione, con conseguente incompleta realizzazione della fattispecie incriminatrice per difetto dell’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione del reato contestato, comporta l’assoluzione dell’imputato dal reato ascritto, perché il fatto non costituisce reato, ex art. 530 comma II c.p.p.