Commento: Con analisi attenta ad una precisa ricostruzione della normativa in esame, attraverso una lettura storica della stessa ed un confronto con la versione attuale (nonchè con pregevoli osservazioni di tecnica di redazione giuridica), la Cassazioni giunge a sezioni unite ad escludere che commetta reato lo straniero, irregolare in quanto privo di permesso di soggiorno, che non obbedisca all'ordine di polizia di fornire documenti che lo identifichino. Infatti, una lettura rigorosa dell'articolo di riferimento (l'art. 6, al suo comma 3, del Testo Unico in materia di immigrazione e stranieri), permette di comprendere che, perchè un reato vi sia, è necessario che lo straniero sia nella possibilità di esibire sia il documento di identità personale sia il permesso di soggiorno. Se quindi lo stesso è clandestino, quindi sicuramente privo di permesso di soggiorno, non può essergli addebitato il reato in questione per il solo fatto di non aver mostrato un documento di identificazione (come detto, la normativa prevede che non venga mostrato anche il titolo di soggiorno). massima: L'art. 6, comma 3, d.lgs. 286/98 prevede, nella sua versione modificata dall'art. 1, comma. 22, lett. h) della legge 15 luglio 2009, n. 94, che i soggetti attivi del reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di un altro documento di identificazione, e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato, sono esclusivamente gli stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per gli stranieri già in posizione irregolare.