La proroga del permesso di costruire – che può essere disposta per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesse ed esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive – riguarda la mera esecuzione dei lavori già approvati e non implica alcun controllo sulla legittimità complessiva del progetto di intervento edilizio che non può essere modificato nel suo contenuto con l’atto di proroga. E’ questo il principio di diritto che la Suprema Corte di Cassazione individua e definisce, sulla base dell’articolo 15, comma 2 del DPR n. 380/2001 (TUE), con la sentenza 14 novembre 2011, n. 41451.