Circolare con un veicolo sottoposto a sequestro non integra il reato previsto dall'articolo 334 del Codice penale ma solo l'illecito amministrativo di cui all'art. 213 del Codice della strada Nel caso in cui si guida un veicolo sottoposto a sequestro, possono astrattamente applicabili due norme: l'articolo 334 del Codice penale l'articolo 213 del Codice della strada In base all'articolo 334 del Codice penale, la guida di un veicolo sequestrato è un reato. In base all'articolo 213 del Codice della strada, tale condotta rappresenta un illecito amministrativo. Ci si chiede pertanto se la stessa condotta (guida del veicolo sottoposto a sequestro) possa essere sanzionata due volte (sul piano penale e sul piano amministrativo). La Cassazione a Sezioni Unite ha escluso questa possibilità, affermando che nel caso di specie ricorre un “concorso apparente di norme”, per cui solo una norma deve applicarsi (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 21 gennaio 2011, n. 1963). Precisamente, dovrà applicarsi la norma speciale, che nela caso è in esame è l'articolo 213 del Codice della Strada. Questo in ragione del principio di specialità di cui all'articolo 9 della Legge n. 689 /1981 (“Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”). Pertanto, va esclusa la sussistenza del reato e dovrà applicarsi escusivamente l'articolo 213 (e quindi soltanto la sanzione amministrativa, non anche quella penale). Si segnala comunque che prima dell'intervento delle Sezioni Unite, la Cassazione aveva orientamenti contrastanti sulla questione. Citiamo ad esempio la sentenza del 21 giugno 2010, n. 23736 della Cassazione, secondo cui la messa in circolazione del veicolo in sequestro ad opera del proprietario-custode integra sia l'illecito amministrativo di cui all'art. 213 C.d.S., sia il reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro (art. 334 c.p.) in quanto tale utilizzazione presuppone la sottrazione del bene al vincolo d'indisponibilità. Secondo il giudice nomofilattico si deve escludere che possa trovare applicazione, come sostiene parte della giurisprudenza di legittimità, che nella specie possa trovare applicazione il principio di specialità (L. n. 689 del 1981, art. 9) in quanto, presupposto di tale principio è l'esistenza di un concorso apparente di norme che puniscono lo stesso fatto, secondo una verifica che deve essere compiuta confrontando le due fattispecie, al fine di stabilire se ricorra o meno un rapporto di omogeneità. Continuano gli ermellini: “Peraltro il confronto non deve essere effettuato in concreto, bensì tra le fattispecie astratte, così come risultano strutturate dalle corrispondenti norme, e l'accertamento sull'omogeneità delle disposizioni deve investire non solo gli elementi costitutivi dell'illecito, ma anche l'interesse protetto, l'oggetto giuridico e, in alcuni casi, lo stesso ambito dei soggetti attivi”. Il fatto che ci si trovi davanti a due disposizioni eterogenee emergerebbe da una serie di elementi: innanzitutto differente è il bene giuridico tutelato, posto che la disposizione penale tutela il vincolo d'indisponibilità del bene sequestrato (il reato è inserito tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione), mentre l'art. 213 C.d.S. ha come scopo l'esclusione del veicolo sequestrato, in quanto irregolare, dalla circolazione stradale. Secondariamente diverse sono le condotte prese in considerazione dalle due norme. Infatti, l'illecito amministrativo contempla come unica condotta l'abusiva circolazione, mentre la disposizione penale prevede una serie di condotte che vanno dalla sottrazione al deterioramento del veicolo, passando per le condotte di soppressione, distruzione e dispersione.