Concussione - Edilizia popolare, niente concussione per il prezzo maggiorato se il soggetto è fuori graduatoria.
Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 26 luglio 2012 n. 30689
Avv. Fabio Cornacchia
di Roma, RM
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Non scatta il reato di concussione per il costruttore di un immobile in regime di edilizia convenzionata che condizioni l’acquisto della casa, da parte di soggetti fuori graduatoria, ad una ulteriore dazione rispetto a quanto indicato nella convenzione comunale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 30689/2012 al termine di una lunga vicenda giudiziaria. Nel 2003 infatti la Cassazione aveva annullato, con rinvio, la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari aveva assolto il costruttore enunciando il principio di diritto per cui “nel caso di edilizia convenzionata, la condotta del costruttore che condizioni la conclusione o l’esecuzione del contratto alla dazione, da parte dell’acquirente inserito nelle apposite graduatorie, di somma maggiore a quella determinabile ai sensi della convenzione e non corrispondente a migliorie e varianti con lui concordate, integra il delitto di concussione”. A questo punto però, decidendo nuovamente sulla causa, la Corte territoriale assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste. Infatti, ancorando la propria decisione alla lettera della pronuncia della Suprema corte i giudici di secondo grado verificavano l’assenza dell’approvazione di qualsivoglia graduatoria da parte del comune di Molfetta, ragion per cui si esulava dalle condizioni dettagliatamente indicate dalla Suprema corte. L’acquirente, insomma, non si trovava in una particolare situazione giuridica derivante dal riconoscimento di una agevolazione nell’acquisto della casa, ragion per cui mancava “lo squilibrio delle posizioni”, che solo poteva condizionare la libera formazione della volontà dell’acquirente, integrando il reato di concussione da parte di un soggetto sì privato ma incaricato di pubblico servizio. Contro questa sentenza ricorreva nuovamente in cassazione l’acquirente, vedendosi però dare ancora una volta torto. Secondo i Supremi giudici infatti non può censurarsi la decisione della Corte di appello che correttamente, in assenza dell’approvazione di qualsivoglia elenco, ha ritenuto mancasse “nell’acquirente la qualità di soggetto passivo costretto a far valere la posizione di diritto acquisita in virtù dell’inserimento della graduatoria e, per converso, difetta la possibilità per il venditore di abusare a proprio tornaconto di una situazione priva di ogni rilievo giuridico”. Neppure ha pregio il rilievo del Procuratore generale secondo cui l’acquirente risultava inserito in un elenco della Guardia di Finanza “sostitutivo della graduatoria”. Infatti, con una valutazione di fatto correttamente motivata, la Corte territoriale ha rilevato che si trattava di un mero elenco di soggetti che si erano proposti per l’acquisto e per i quali mancava alcuna verifica da parte del comune.
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