Sentenza del Giudice di Pace di Foggia N. 282/2014 del 26-03-2014.
Illegittimo il verbale di accertamento di violazione dell’art. 145, comma 1 e 10, del Codice della Strada in caso di erronea, insufficiente ed illogica valutazione degli elementi di fatto e di genericità della descrizione della condotta sanzionata.
Avv. Giovanni Luca Simone
di Foggia, FG
Letto 3745 volte dal 03/04/2014
Sentenza del Giudice di Pace di Foggia N. 282/2014 del 26-03-2014. Con la sentenza in commento il Giudice di Pace di Foggia, a seguito del ricorso presentato da questo studio legale, veniva chiamato a pronunciarsi in merito ad una opposizione avverso un verbale di accertamento di violazione delle norme del Codice della Strada (art. 145, comma 1 e 10).
Sentenza del Giudice di Pace di Foggia N. 282/2014 del 26-03-2014.
Con la sentenza in commento il Giudice di Pace di Foggia, a seguito del ricorso presentato da questo studio legale, veniva chiamato a pronunciarsi in merito ad una opposizione avverso un verbale di accertamento di violazione delle norme del Codice della Strada, con il quale veniva contestato al ricorrente la violazione dell’art. 145, c. 1 e 10.
Il ricorrente deduceva l’illegittimità del verbale per erronea valutazione degli elementi di fatto e per la genericità della descrizione della condotta sanzionata, nonché per mancanza di contestazione immediata, estinzione dell’obbligo di pagamento della sanzione e nullità del verbale e della notifica per affidamento a terzi della procedura di accertamento.
Nel caso specifico, il verbale scaturiva a seguito di un incidente stradale avvenuto in corrispondenza di un’intersezione, che vedeva coinvolto il ricorrente il quale, nonostante non avesse alcuna responsabilità nella produzione dell’incidente stradale, che si verificava a causa di una “repentina” e non presegnalata manovra di svolta a sinistra effettuata dall’autovettura antagonista, veniva comunque sanzionato per la violazione della suddetta norma con tale motivazione: “approssimandosi all’intersezione non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.
Era evidente che la contestazione mossa dagli agenti intervenuti finiva per risolversi in una mera ed inaccettabile tautologia; vale a dire: il ricorrente aveva violato una norma perché non avrebbe rispettato quella norma! Ma un accertamento con una tale motivazione non può che considerarsi alla stregua di un provvedimento non motivato e come tale nullo. Inoltre, dagli elementi riportati nel verbale non era possibile comprendere in alcun modo l’iter logico seguito dagli agenti nel ricostruire i fatti che determinavano la contestazione.
Il Giudice di Pace di Foggia, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso, ha annullato il verbale impugnato, condannando l’amministrazione opposta al pagamento delle spese di lite.
Nella motivazione della sentenza il Giudice afferma, preliminarmente, che “l’opposizione all’ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (ovvero al verbale di contestazione nei casi in cui è impugnabile) – che non ha natura di impugnazione dell’atto della P.A. -, introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa nelle quali le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell’onere della prova, spettano rispettivamente alla p.a. ed all’opponente (Cass. Civ. sez. I, 10 febbraio 1999, n. 306) talché, ai fini dell’accoglimento dell’opposizione è sufficiente che non emerga prova della fondatezza della pretesa sanzionatoria, in applicazione dei principi civilistici sull’onere della prova (Giudice di Pace Perugia 28 gennaio 2002 in Giur. merito 2002, 748).”
Pertanto, alla luce degli elementi emersi dall’istruttoria e dalla documentazione acquisita agli atti, il Giudice di Pace afferma, con assoluta chiarezza, che “Il verificarsi dell’incidente non determina alcuna presunzione di colpevolezza in capo al conducente favorito, occorrendo che la P.A. provi comunque in cosa sia consistita l’inosservanza al precetto di legge.
Nella specie la motivazione del verbale e la documentazione allegata agli atti dalla p.a. non consentono di comprendere l’iter logico seguito dagli agenti nel ricostruire i fatti che hanno dato origine alla contestazione. Il ricorso va, pertanto, accolto. Le spese seguono la soccombenza”.
Avv. Giovanni Luca SIMONE
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