Se lo stato di ebbrezza non ha avuto un ruolo attivo nella verificazione del sinistro l'ubriaco al volante non è responsabile del relativo incidente. E' quanto ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza 25 ottobre 2011. La semplice sussistenza dello "stato di ebbrezza", accertato con lo strumento l'etilometro, non conduce alla attribuzione della responsabilità nella causazione del sinistro al conducente che si trovi in tale stato; diversamente, si sanzionerebbe "un modo d'essere", un "tipo di autore", di stampo soggettivistico, tipico dei regimi dittatoriali. L'ebbrezza costituisce certamente ipotesi di illecito amministrativo e penale e come tale farà il suo corso, tutt'altra cosa è valutare e decidere se "l'ebbrezza" abbia contribuito in concreto nella causazione del sinistro in termini di manovra di guida improvvida o azzardata compiuta in stato di minorata capacità di percezione spazio - temporale. Nella specie, dai dati valutati emerge che il sinistro stradale si è verificato a causa di imprudenza e di disattenzione da parte dei due conducenti senza interferenza alcuna attiva dell'"ebbrezza".