L'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa deve essere adottata e notificata all'interessato entro cinque anni dalla violazione In materia di sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro, l'autorità amministrativa adotta una ordinanza-ingiunzione, notificandola all'interessato all'esito del procedimento previsto dall'articolo 18 della Legge n. 689/81. La questione che si pone al riguardo è entro quale termine deve essere notificata la detta ordinanza-ingiunzione. L'articolo 18, infatti, non prevede espressamente alcun termine. Sul punto, sono state formulate essenzialmente due soluzioni: la prima, è l'applicazione del termine di novanta giorni previsto in generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi dalla Legge n. 241/90; la seconda, è l'applicazione del termine di cinque anni previsto per la prescrizione delle sanzioni amministrative dalla Legge n. 689/81. Diverso è poi il caso delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada, per cui si farà un discorso a parte. Sull'applicazione del termine di novanta giorni (articolo 2 della Legge n. 241/90) Parte della giurisprudenza (minoritaria) ha ritenuto applicabile il termine di novanta giorni, previsto in via generale per la conclusione dei procedimenti amministrativi dall'articolo 2 della Legge n. 241/90, in assenza di contrarie disposizioni speciali di legge. L'esigenza di tenere conto di tale normativa generale è stata evidenziata dalla Cassazione con la sentenza del 21 marzo 2001, n. 4042, secondo cui: "Il provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria emesso dal prefetto ex art. 18 della legge n. 689 del 1981 senza osservare il termine di trenta [oggi novanta] giorni per l'esaurimento dei procedimenti amministrativi, stabilito dall'art. 2 l. n. 241 del 1990, ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o per regolamento ovvero di determinazione - in mancanza di tali previsioni normative - da parte della p.a. interessata con apposito provvedimento, è affetto da violazione di legge; ne consegue che la relativa inosservanza determina l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione". Sull'applicazione del termine di cinque anni (articolo 28 della Legge n. 689/81) Di contrario avviso è la Cassazione a Sezioni Unite. Quest'ultima, con la sentenza del 27 aprile 2006, n. 9591, ha sancito il principio secondo cui il procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'articolo 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, non si deve concludere necessariamente nel termine di trenta giorni (ora novanta giorni) previsto in via generale dall'articolo 2 della Legge n. 241/1990 ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o da regolamento. In primo luogo, la Legge n. 689/1981 è speciale rispetto alla Legge n. 241/90, in quanto disciplina quei particolari procedimenti volti all'applicazione di sanzioni amministrative. Le disposizioni della Legge n. 689/1981 - afferma la Cassazione - costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti dall'esterno: necessità che infatti è stata costantemente esclusa, con riferimento ad altre norme della legge generale sul procedimento amministrativo, come quelle relative alla "partecipazione dell'interessato" (Cassazione, sentenza del 27 novembre 2003, n. 18114) e al diritto di accesso ai documenti (Cassazione, sentenza del 15 dicembre 2005, n. 27681). La Legge n. 689/1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati: novanta giorni per la notifica della violazione, se non vi è stata la contestazione immediata (articolo 14); se viene fatta richiesta deve provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (articolo 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (articolo 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (articolo 17) ed entro trenta giorni dalla contestazione, ovvero dalla notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto ex articolo 17 scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti (articolo 18). Coerentemente, quindi, afferma la Cassazione, la Legge n. 689/1981 non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisioria del procedimento ivi disciplinato, essendo finalizzata la durata di tale fase all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato ed alla necessità di assicurare un migliore esercizio dei poteri sanzionatori della pubblica amministrazione. La Cassazione con la sentenza in esame chiarisce che l'ostacolo per l'applicazione al procedimento in esame del termine previsto dall'articolo 2 della Legge n. 241/90 non può e