In ragione della precitata natura di un atto amministrativo, l’ingiunzione fiscale deve essere emessa nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 267/2000 e in primis, degli artt. 50 e 107 a tenore dei quali spetta ai dirigenti l’adozione di tutti gli atti di ordinaria gestione dell’ente, non avendo il Sindaco potestà amministrativa.? Nel caso di specie, tuttavia, l’ingiunzione fiscale non è stata emessa da un dirigente del Comune di Abetone, bensì dall’avv. Christian Giangrande sulla base di una procura alle liti ex art.83 c.p.c. conferita del Sindaco del Comune.? Ebbene, ferma la facoltà del Sindaco di conferire ad un legale il mandato a rappresentare il Comune in qualsivoglia controversia giudiziaria (previa adozione di apposita delibera), non rientra certamente tra i suoi poteri quello di delegare ad un avvocato l’emissione dell’ordinanza ingiunzione ex art. 3 R.D. n. 639/1910, la quale, si ripete, pur assommando in sé la funzione dell’atto di precetto, è, innanzitutto, un atto amministrativo di competenza dei dirigenti.?