E' possibile applicare la sospensione della patente e la confisca del veicolo anche se il reato di guida in stato di ebbrezza è prescritto. Sebbene si ritenga che la confisca, prevista per l'ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza, sia pacificamente qualificata come sanzione amministrativa, e non più penale, permane l'obbligo, per il giudice, di disporre la confisca nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per i reati per i quali la misura sia prevista, dalla legge, quale ulteriore conseguenza. Vi è un ulteriore argomento con specifico riferimento alla sospensione della patente di guida: in caso di concorso tra la sospensione della patente disposta dal Prefetto e quella disposta dal giudice per lo stesso fatto, anche se il periodo di sospensione stabilito col provvedimento prefettizio non può essere computato all’atto della determinazione della durata della sanzione amministrativa definitivamente applicata dal giudice, tuttavia non vi potrà essere cumulabilità tra i due periodi ond’è che, nella fase di esecuzione, la sospensione della patente concretamente attuata in seguito al provvedimento prefettizio dovrà essere comunque computato a vantaggio dell’imputato e sottratta dal periodo autonomamente stabilito dal giudice.