Il rifiuto all’adempimento di un obbligo che non sia dettato dal combinato disposto dei commi settimo e terzo dell’articolo 186 del codice della strada, non può integrare la contravvenzione prevista dalle citate disposizioni. Tutto ciò ove non si verifichi alcun incidente stradale. Ne consegue che in caso venga intimato all'autista, da parte delle Forze dell'Ordine, un accompagnamento presso un distaccamento della Polizia Stradale sito ad una rilevante distanza del luogo del fatto, con conseguente sensibile limitazione della sua libertà, il suo rifiuto all'adempimento dell'obbligo non integra la contravvenzione prevista dalle suddette disposizioni.