L’extracomunitario può guidare in Italia con la patente rilasciata dal suo Paese per un anno dal suo ingresso in Italia. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 4189/2013, con la quale ha annullato con rinvio la sentenza del tribunale di Brescia che aveva giudicato un cittadino senegalese colpevole di guida senza patente condannandolo alla ammenda di 3mila euro. Una addebito non vero secondo il ricorrente che, citando il verbale di polizia, all’opposto, ha sostenuto di essere munito di patente in corso di validità in quanto rilasciata in Senegal nell’agosto del 2007. Nel ricostruire il quadro normativo la Cassazione comincia col ricordare che gli articoli 135 e 136 del Cds consentono la possibilità di sostituire la patente rilasciata da uno stato comunitario con la patente nazionale, una possibilità estesa anche a paesi non comunitari a condizione di reciprocità. Invece nei casi di patenti non convertibili la Suprema corte riassume così le regole: a) lo straniero può guidare in Italia con la patente rilasciata da Paese straniero se valida e per il periodo di un anno dall’inizio della residenza in Italia; b) lo straniero residente in Italia da meno di un anno che guidi con patente straniera scaduta di validità, commette l’illecito amministrativo ex articolo 126 Cds, comma 7 (guida con patente con validità scaduta); c) lo straniero, residente in Italia da oltre un anno che guidi con patente straniera in corso di validità, commette l’illecito amministrativo assimilabile alla guida con patente italiana scaduta di validità (art. 126 Cds, comma 7).