Poiché l’istituto della revisione della patente di guida ha una funzione cautelare/preventiva e non sanzionatoria, deve ritenersi motivo sufficiente a legittimare l’adozione del provvedimento ex art. 128 c.s., il mero dato obiettivo dell’accertamento, a mezzo etilometro, di un tasso sensibilmente superiore ai limiti di legge, costituendo siffatta condizione di guida senz’altro ragionevole fonte di dubbio in ordine alla persistenza dell’idoneità psico-fisica in capo al conducente titolare della patente di guida.