L’omessa comunicazione dell’avvenuta registrazione del punteggio nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida nei termini previsti non può in alcun modo riverberarsi in vizio di legittimità né del provvedimento sanzionatorio di decurtazione dei punti né tantomeno del provvedimento di revisione della patente, determinando quale unico effetto lo spostamento del termine per la proposizione della eventuale impugnazione, costituendo tale omissione “una mera irregolarità che non pregiudica in alcun modo gli interessi del privato”. (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 settembre 2011, n. 5410