In tema di sanzioni amministrative, la norma di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 8, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto "cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale - di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni.