Sussiste solo la sanzione amministrativa per l'automobilista che circola sprovvisto di patente precedentemente sospesa a tempo indeterminato che quindi non commette una violazione del codice penale. Il fatto non è previsto dalla legge come reato e l'imputato è punito solo con una sanzione amministrativa. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 44647 del 1 dicembre 2011, ha annullato la condanna impugnata da un trentunenne accusato di circolare sprovvisto di patente di guida mai conseguita. Gli Ermellini hanno ritenuto erroneo il giudizio del Tribunale di Busto Arsizio che aveva ritenuto il giovane sprovvisto di patente perchè mai conseguita: in realtà era stata solo sospesa a tempo indeterminato per una precedente violazione del codice della strada. Al riguardo la Corte di legittimità ha osservato che "le conseguenze della guida con patente sospesa sono previste dall'art. 218 el codice della strada, che originariamente configurava la violazione quale contravvenzione di natura penale ma che è stato depenalizzato con il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Tale disposizione in realtà è dettata con specifico riguardo alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, mentre per il caso della sospensione a tempo indeterminato non è prevista una apposita disciplina".