No utilizzo autovelox nelle strade secondarie
Cassazione Civile , sez. II, sentenza 15.11.2011 n° 23882
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La Suprema Corte bacchetta l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox nelle strade c.d. minori, in cui, invece, è vigente l’obbligo della contestazione immediata. La vicenda oggetto di controversia concerneva l’infrazione del limite di velocità (infrazione avvenuta all’interno di un territorio comunale) per cui era stato proposto ricorso. Concetto: “non possono essere installati apparecchi elettronici di rilevazione della velocità su di una strada extraurbana secondaria”. La legge demanda al prefetto l’individuazione delle strade (o comunque singoli tratti delle strade stesse) differenti dalle autostrade o anche dalle strade extraurbane principali, in cui non vi è possibilità di fermare un veicolo, ai fini della immediata contestazione delle infrazioni. La ratio sottesa a ciò è quella di ammettere il controllo elettronico solamente nelle ipotesi in cui risulti essere difficoltoso fermare l’automobilista. Sulle strade extraurbane secondarie nonché sulle strade urbane di scorrimento, invece, l’installazione di tali dispositivi può essere possibile solamente quando le stesse vengano individuate mediante idoneo decreto del prefetto.
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