In tema di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c. strad.), la disciplina sanzionatoria introdotta dalla l. n. 120/2010 (che ha previsto, da un lato, l’innalzamento del minimo edittale della pena detentiva del reato commesso e, dall’altro, la possibilità per il giudice di sostituire, in assenza di opposizione da parte dell’imputato, la pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, il cui positivo svolgimento determina l’estinzione del reato, la revoca della confisca del veicolo e la riduzione della metà della sospensione della patente) deve considerarsi più favorevole della previgente, e pertanto si applica anche alle condotte anteriormente commesse, qualora sussistano i presupposti per la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e l’imputato avanzi esplicita richiesta in tal senso, a nulla rilevando che gli effetti favorevoli si verifichino concretamente in futuro.