In caso di opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo di un veicolo per il mancato pagamento delle sanzioni amministrative inflitte per violazioni al Codice della Strada, se l’impugnativa è finalizzata a far valere i vizi formali della cartella esattoriale, rispetto alla quale il fermo costituisce misura latu sensu cautelare, il ricorso si configura come opposizione all'esecuzione forzata – sia pure nella sua fase prodromica di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. - costituendo lo strumento necessario ad impugnare gli atti ad essa prodromici. Conseguentemente, in ragione della natura dell'opposizione posta in essere, territorialmente competente a pronunciarsi nel merito della questione è il giudice del luogo di residenza dell’opponente.