Con questa interessante sentenza, il Giudice di Pace di Vieste, accogliendo integralmente le motivazioni di cui al ricorso presentate da questo studio legale, ha annullato l'ordinanza con cui era stata sospesa la patente di guida per stato di ebbrezza, per violazione dell'art. 379 Reg.Es. Codice della Strada. Il G.d.P. afferma che, seppur riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,42 g/l, non risultava compiuta la seconda prova imposta dalla legge e valevole ai fini del perfezionamento dell'accertamento. Alla luce di ciò, il giudicante, in ossequio al recente orientamento ribadito dalla Corte di Cassazione, stabilisce che l'ordinanza di sospensione della patente da parte del Prefetto, ai sensi dell'art. 223 C.d.S., non può considerarsi un atto dovuto e automatico da emanarsi a seguito dall'accertamento della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S. Ciò in quanto è evidente che l'art. 186 e l'art. 223 si diversificano sia per la natura della sanzione che per i presupposti di irrogazione, dal momento che per la sospensione in via cautelare della patente ai sensi dell'art. 186, comma 9, C.d.S., occorre che sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, mentre per quella ex art. 223 occorre la sussistenza di altre ipotesi di reato. Ne deriva che dall'accertamento della violazione ex art. 186 non può seguire la sanzione prevista dall'art. 223, in quanto ciò violerebbe l'art. 14 della L. 689/1981.