A differenza di altri corpi (quali la Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc. i quali operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio) gli agenti della Polizia Municipale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio. Da ciò, l’illegittimità della contestazione di infrazione al Codice della Strada. In virtù del combinato disposto degli articoli 13 della legge n. 689 del 1981 e 1 della legge n. 65 del 1986, i vigili della Polizia Municipale sono competenti all'accertamento di tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative: alla Polizia Municipale sono altresì attribuite, in virtù dell'art. 5 della 1. n. 65 del 1986, funzioni di polizia giudiziaria. Orbene, giacchè l’art. 57 c.p.p. comma 2 lett. b) dispone che le guardie delle province e dei comuni sono da considerarsi agenti di polizia giudiziaria limitatamente al tempo in cui sono in servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, l’accertamento di una violazione effettuato da un agente di Polizia Municipale al di fuori del servizio è da ritenersi illegittimo.