La sentenza in oggetto pone rigorosamente l'attenzione sulla distinzione che intercorre tra l'ipotesi di sospensione della patente prevista dall'art. 186 del Codice della Strada e quella prevista dall'art. 223 dello stesso C.d.S. La Corte sottolinea che l'art. 186 C.d.S. che incrimina la condotta di guida in stato di ebbrezza, oltre a prevedere la sanzione principale di carattere strettamente penale, ne prevede una accessoria di natura amministrativa che ha efficacia in esecuzione o di una sentenza penale di condanna oppure di un decreto penale di condanna. L'art. 223, invece, ha natura cautelare ed è finalizzata ad impedire che, nell'attesa della definizione del procedimento penale, l'autore della violazione possa reiterare la condotta. La Corte evidenzia che il 9° comma dell'art. 186 CdS, di natura strettamente cautelare, sia l'unica norma che impone al Prefetto la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8. E tale norma subordina la sospensione alla rilevazione di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Pertanto, dalla analisi coordinata e sistematica delle norme discende che l'art. 186 comma 9, in quanto lex specialis, è l'unica che deve essere applicata, in via cautelare, laddove sia stato contestato il reato di cui all'art. 186 CdS. In tale ipotesi, pertanto, l'art. 223 non può trovare applicazione al di fuori dei limiti indicati dal suddetto art. 186 comma 9, dovendosi necessariamente coordinare con tale previsione. Si segnala come tale innovativo orientamento, ormai seguito con forza dalla giurisprudenza di merito, è destinato a produrre profondi effetti in tale materia.