La pena detentiva comminata per la guida in stato di ebbrezza può essere sostituita con un’ammenda che a sua volta può essere sostituita dal lavoro di pubblica utilità. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 71/2013 che ha rigettato il ricorso del procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia secondo cui la sostituzione con lavoro di pubblica utilità deve avere ad oggetto una pena vera e propria e non già un’ulteriore sanzione sostitutiva. Al contrario, secondo la Suprema corte “la legge n. 120 del 2010 ha introdotto nella disciplina sanzionatoria dei reati in materia di circolazione stradale, salvo che ricorra l’aggravante dell’incidente stradale, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che può essere applicata, per la guida sotto influenza dell’alcool e per la guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti”. Infatti, “la norma non prevede alcun divieto di applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, dopo aver già sostituito, ai sensi dell’articolo 53 legge 689/1981, la pena detentiva inflitta”. E “trattandosi di disposizione più favorevole” non sono “autorizzate interpretazioni restrittive”. La norma, inoltre, non richiede la domanda dell’imputato, prevedendosi unicamente la sua non opposizione.