Il signor X veniva fermato alla guida della sua automobile e, da accertamenti effettuati grazie alle banche dati in dotazione alla p.g. operante, risultava esser titolare di patente di guida già ritirata perché sospesa a tempo indeterminato. In particolare la sospensione era stata disposta dalla competente Motorizzazione per l’esaurimento dei 20 punti e la mancata sottoposizione alla revisione, come previsto dagli articoli 126 bis e 128 del Codice della Strada. Al conducente veniva così contestato il reato di cui all’art. 116 c. 13 del Codice della Strada, per cui: “Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica”. Come è possibile notare, la norma fa espresso riferimento ai casi di revoca o mancato rinnovo della patente, non anche al caso della sospensione. Si pone quindi il problema di comprendere se la fattispecie sia inquadrabile nella norma ora citata oppure se ricorra la diversa ipotesi prevista dall’art. 218 c.6 del Codice della Strada, punita con una sanzione amministrativa e quindi di natura non penale. Con sentenza emessa il 31.10.2012 il Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, ha ritenuto il fatto penalmente irrilevante, disponendo la trasmissione degli atti alla competente autorità per l’eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa.