“La sospensione cautelare della patente di guida deve esser vista come misura preventiva ed antecedente l’accertamento dei fatti; in virtù della natura cautelare dell’atto, e quindi del fatto che lo stesso non ha né deve avere in alcun modo natura afflittiva preventiva, essendo quest’ultimo aspetto confinato all’esame del giudice penale, risulta basilare verificare la sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità del cittadino nel violare la legge.”