In caso di impossibilità di procedere all’immediata contestazione della violazione, l’art. 201 c.s. dispone che la P.A. è tenuta a notificare il verbale al trasgressore nel termine di cui al citato art. 201 ma se l’esatto luogo ove eseguire la notificazione risulti anche da una sola delle banche dati richiamate dalla legge - ossia il P.R.A. o l’archivio nazionale dei veicoli - la P.A. è messa comunque in condizioni di identificare il trasgressore e non può invocare, a titolo di giustificazione del ritardo, l’ipotesi residuale prevista dall’ultima parte del citato art. 201.