Ragionamento sposato anche dalla Suprema Corte, sentenza n. 23882/2011, secondo cui la legge demanda “al prefetto l’individuazione delle strade, o di singoli tratti di esse, diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni”. La ratio della norma infatti è quella di ammettere il controllo elettronico solo nei casi in cui risulti difficoltoso fermare il veicolo.