Contro le sanzioni amministrative dipendenti da violazioni del codice della strada è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e per valore, e pertanto, per quanto attiene alla contestazione di un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla l. 689/1981, all'art. 22, è il giudice di pace, avendo il legislatore inteso fissare in capo ad esso una competenza funzionale, esclusiva e generale, in materia di violazioni al codice della strada.