Trattandosi di violazioni multiple, che siano ciascuna di competenza di giudici di pace diversi (in quanto commesse in luoghi diversi, rientranti nella competenza di diversi uffici), il giudice di pace investito dell’opposizione avverso tutti i verbali in questione (in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale), deve emettere sentenza convocando le parti e non già un decreto di inammissibilità inaudita altera parte. E' escluso che il giudice possa attestare la propria incompetenza territoriale mediante decreto di inammisibilità (inaudita altera parte), piuttosto che con una sentenza, e comunque dopo aver convocato le parti. Il decreto di inammissibilità viene ad applicarsi solamente nella ipotesi di tardività della impugnazione ex articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e non anche nel caso di incompetenza territoriale.