Se la multa viene annullata dal Giudice , la Pubblica Amministrazione deve pagare le spese processuali!
Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ, seconda Sezione Civile, 8 aprile 2011, n. 8114)
Avv. Milena Patania
di Catania, CT
Letto 1862 volte dal 05/12/2011
E' illegittima la "compensazione" delle spese giudiziarie, qualora l'annullamento del verbale, elevato per irrogare una sanzione amministrativa, venga disposto dal Giudice ( di Pace, o di Tribunale) per aver rilevato dei semplici "vizi formali" della multa, impugnata dal cittadino/contravventore. non è nemmeno sostenibile la tesi che la Pubblica Amministrazione possa andare esente dal pagamento delle spese processuali di giudizio, allorquando la "multa" irrogata e, successivamente, annullata , sia di valore relativamente modesto!
E' illegittima la "compensazione" delle spese giudiziarie, qualora l'annullamento del verbale, elevato per irrogare una sanzione amministrativa, venga disposto dal Giudice ( di Pace, o di Tribunale) per aver rilevato dei semplici "vizi formali" della multa, impugnata dal cittadino/contravventore.
È quanto ha stabilito, in una recentissima sentenza, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ, seconda Sezione Civile, 8 aprile 2011, n. 8114), nell' accogliere il ricorso di un cittadino che , dopo essersi visto "annullare" dal Giudice di Pace di Roma un verbale di accertamento di violazione del codice della strada, per un mero vizio di forma dello stesso , non aveva ritenuto corretta la decisione del magistrato ( confermata successivamente in appello anche dal Tribunale di Roma) che aveva compensato tra le parti in causa le spese processuali sostenute.
E gli "ermellini" della Suprema Corte hanno inteso "dare ragione" al cittadino ricorrente, affermando i pronuncia che ".il verbale di contestazione per violazione del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) può risultare illegittimo sia a causa di vizi formali che per vizi sostanziali. In realtà non sussiste una scala di minore o maggiore rilevanza, non potendosi di certo sostenere che i vizi appartenenti alla prima categoria siano più lievi di quelli della seconda, tenuto conto, inoltre, che nell'ordinamento giuridico vigente non vi è un "favor" per gli errori meramente procedurali della Pubblica Amministrazione. Ne consegue che l'accoglimento del ricorso avverso un verbale di contestazione per violazione al predetto C.d.S., soltanto per un vizio formale di formazione del procedimento sanzionatorio, non può considerarsi un giustificato motivo per compensare le spese del giudizio."
Il Comune sanzionante si era difeso rilevando che i giustificati motivi per la compensazione da parte del giudice di primo grado - non esplicitati nella pronuncia del primo giudice - andavano individuati nel fatto che il ricorso era stato accolto soltanto per un vizio formale di formazione del procedimento sanzionatorio, nel modesto valore della vertenza, nella facoltà della parte di stare in giudizio personalmente.
Ma anche su questo ultimo punto di "doglianza" i magistrati della Suprema Corte di Cassazione hanno aderito alla tesi del cittadino/ricorrente , evidenziando che " .non può essere imputato a colpa della parte, che ha adito il giudice proponendo l'opposizione a verbale, il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente, giacchè il cittadino, con l'adire il giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, esercita dei diritti espressamente attribuitigli dall'ordinamento, e garantiti dalla Carta costituzionale ( in tal senso Cass. Civ., Sez. II, 19 novembre 2007, n. 23993).
Infine la Corte di Cassazione, nel precisare che, poiché il verbale di contestazione per violazione del codice della strada può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, e la prima categoria non è più lieve della seconda, non potendosi sostenere che nell'ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione , ha aggiunto che ".laddove - come nella specie - venga in considerazione la illegittimità del procedimento sanzionatorio, il modesto valore della controversia non è di per sè giustificativo della compensazione, determinando questo la scelta dello scaglione di valore della controversia su cui "parametrare" la condanna alle spese".
In sintesi non è nemmeno sostenibile la tesi che la Pubblica Amministrazione possa andare esente dal pagamento delle spese processuali di giudizio, allorquando la "multa" irrogata e, successivamente, annullata , sia di valore relativamente modesto!
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