Il ricorso è manifestamente fondato. Deve essere accolto l'unico motivo, con cui è stata denunciata l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, pronunciata della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1, atteso che il Giudice di pace, nel ritenere intempestiva l'opposizione proposta dal ricorrente, ha fatto riferimento al deposito e non alla data di spedizione del ricorso, di cui invece va tenuto conto secondo quanto al riguardo statuito dalla pronuncia n. 98 del 2004 della Corte Costituzionale; nella specie è infatti risultato che l'opposizione era stata spedita il 12.6.2007, cioè nel termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale di contravvenzione al codice della strada avvenuta il 14.4.2007.