Per il perfezionamento della presentazione del ricorso al giudice di pace fa fede la data di invio con raccomandata e non quella di ricevimento in cancelleria Cass. civ., sez. ii, 24 marzo 2011, n. 6883
Cass. Civ., sez. II, 24 marzo 2011, n. 6883
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 948 volte dal 04/10/2011
Il ricorso è manifestamente fondato. Deve essere accolto l'unico motivo, con cui è stata denunciata l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, pronunciata della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1, atteso che il Giudice di pace, nel ritenere intempestiva l'opposizione proposta dal ricorrente, ha fatto riferimento al deposito e non alla data di spedizione del ricorso, di cui invece va tenuto conto secondo quanto al riguardo statuito dalla pronuncia n. 98 del 2004 della Corte Costituzionale; nella specie è infatti risultato che l'opposizione era stata spedita il 12.6.2007, cioè nel termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale di contravvenzione al codice della strada avvenuta il 14.4.2007.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Avv. Pierluigi Coscia
Studio Legale Avvocato Pierluigi Coscia - Santa Margherita Ligure, GE
Cerca il tuo avvocatoFiltra per
Altri 462 articoli dell'avvocato
Angelo Forte
-
Illegittimità dell'applicazione nelle cartelle esattoriali delle maggiorazioni in ragione del 10% per ogni semestre
Letto 476 volte dal 27/11/2013
-
Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Determinazione - Violazioni al codice della strada - Potere del giudice...
Letto 362 volte dal 16/12/2012
-
Preavviso di fermo amministrativo per sanzioni stradali impugnabile ex art. 615 c.p,.c.
Letto 1295 volte dal 27/10/2012
-
Multa, contestazione, notifica, residenza, mutamento, annotazione, anagrafe Giudice di Pace Torino, sez. I civile, sente...
Letto 689 volte dal 17/09/2012
-
Ricorso per decurtazione punti patente
Letto 1170 volte dal 17/08/2012