Il Giudice di Pace di Roma ha accolto l'opposizione di un cittadino che si è visto recapitare una cartella esattoriale per una contravvenzione mai notificata. Inoltre, ha condannato alle spese il Comune di Roma e l'agente della riscossione per aver avuto una diretta responsabilità nella vicenda. E' ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (che non è soggetta a termine) contro una cartella esattoriale, allorquando si deduca il difetto di notifica dei verbali di contravvenzione o la prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa dall'amministrazione, l'azione essendo diretta a contestare la formazione del titolo esecutivo o la estinzione del diritto. Sussiste la legittimazione passiva del Comune nonchè concessionario/agente per la riscossione in quanto la domanda incide, in via diretta, anche nella sua sfera patrimoniale. In presenza di una eccezione di inesistenza del titolo presupposto, vi è una diretta responsabilità nella vicenda del concessionario/agente per la riscossione.