MOTIVAZIONE Dall’esame degli atti e documenti del procedimento, relativi alla violazione di cui all’art. 186/2 CdS, ed esauriente comparsa depositata, l’accertamento eseguito risulta formalmente legittimo in base alla procedura prescritta, secondo i presupposti di legge, con identificazione del ricorrente alla guida del veicolo, sottoposto agli accertamenti e successiva contestazione allo stesso ai sensi della normativa applicata, ma, vista la rilevazione alcolemica, pari a 0,52 al secondo rilevamento (il primo rilevamento aveva dato il tasso di 0,59, ma il giudice dovrà tener conto esclusivamente della seconda prova in base al principio del favor rei, sul punto Cass. Sez. 4°, n. 16478/2008 n. 3346/2009), si ritiene , vista la natura cautelare del provvedimento, di dover applicare al caso una decurtazione a tale riscontro pari al 4% come da D.M. 196/1990 che contiene il regolamento relativo alle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza e da cui si evince la possibile soglia di errore sulla rilevazione del tasso alcolemico dell’apparecchiatura utilizzata (si veda anche sul punto della soglia relativa al possibile margine di errore e tolleranza della rilevazione, Sent. Cass. N. 18617/2006, e Sent.trib. Busto Arsizio, del 10.03.2011). Da quanto sopra e dai documenti prodotti si evince che, detratta la soglia del 4% a margine di possibile errore della rilevazione, questa si limiterebbe ad un valore inferiore a quello, già minimo, prescritto dalla legge ai fini della sanzione irrogata, cioè inferiore a 0,50 g/l, e di conseguenza tale da invalidare l’accertamento in violazione di cui si tratta.