La P.A. deve fornire prova dell’avvenuta notificazione del verbale di violazione esibendone la relativa copia
Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 15 marzo 2006, n. 5789
Avv. Staff di Guidelegali.it
di Milano, MI
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Giudice di pace di Ragusa, Be. Sa. Mu. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale notificatagli il 21.11.2001, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di £ 225.800 a seguito di iscrizione a ruolo di una contravvenzione al codice della strada risalente al 16.1.1997, assumendo che il verbale di accertamento dell'infrazione non gli era stato mai notificato, con conseguente decadenza della potestà di riscossione coattiv
Con ricorso al Giudice di pace di Ragusa, Be. Sa. Mu. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale notificatagli il 21.11.2001, con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di £ 225.800 a seguito di iscrizione a ruolo di una contravvenzione al codice della strada risalente al 16.1.1997, assumendo che il verbale di accertamento dell'infrazione non gli era stato mai notificato, con conseguente decadenza della potestà di riscossione coattiva.
All'esito del giudizio, in cui si costituiva il Comune di Ra., con sentenza in data 15.1.2003 il giudice adito respingeva l'opposizione, rilevando che, pur non avendo l'opposto prodotto il verbale di contravvenzione notificato alla controparte, deducendo che, per prassi, al contravventore inviava l'originale, senza formazione e conservazione della relativa copia, tuttavia i documenti prodotti in atti testimoniavano che il Comune aveva provveduto, mediante il proprio servizio notificazioni per infrazioni al codice della strada, a notificare un atto al Be. Sa. Mu. in data 26.4.1997, elemento questo che, unitamente alla presenza in atti di copia dell'avviso di contravvenzione, portava a ritenere che la notificazione del verbale fosse in realtà avvenuta.
Avverso questa decisione, con ricorso notificato il 7.2.2003, propone ricorso per cassazione Be. Sa. Mu., affidandosi a due motivi. Il Comune di Ra. non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di violazione dell'art. 23 della L. n. 689 del 1981, per avere la sentenza impugnata ritenuto provata l'avvenuta notifica del verbale pur in mancanza della relativa produzione documentale, stravolgendo in tal modo le regole dell'onere della prova, in questo caso totalmente a carico del Comune, e tralasciando di trarre le dovute conseguenze dall'inadempimento ad opera dell'opposto dell'ordine di produzione emesso dal giudice nel corso del giudizio.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere il giudice esplicitato le ragioni in forza delle quali ha ritenuto non rilevante, al fine della decisione della causa, l'inadempimento del Comune al suo ordine di produrre in giudizio il verbale di contravvenzione notificato al ricorrente.
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata motiva la soluzione accolta in ordine alla sussistenza della avvenuta notificazione del verbale di accertamento della infrazione sulla base di due elementi: una mera annotazione di eseguita notifica, riportante la data ma senza indicazioni del contenuto dell'atto notificato, e l'avviso di contravvenzione. Ora, a parte quest'ultimo, che palesemente è atto diverso dal verbale di accertamento, sicché la sua esistenza nulla può dire circa la effettiva redazione e notificazione di questo, non può non osservarsi che l'annotazione in un registro, sia pure di una pubblica amministrazione, di una eseguita notifica, senza indicazione dell'atto notificato, integra un elemento privo anche di valore indiziario e comunque del tutto inidoneo a fornire la prova che un determinato atto sia stato effettivamente notificato al destinatario, prova nella specie necessaria al fine di poter superare la contestazione sollevata dal ricorrente.
L'iter logico seguito dalla decisione impugnata appare, pertanto, errato, dal momento che desume l'esistenza di un fatto il cui accertamento appare decisivo ai fini della soluzione della controversa da elementi irrilevanti ovvero privi della univocità e precisione necessaria. La sentenza va quindi cassata, con rinvio della causa ad altro giudice di pace, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altro Giudice di pace di Ragusa, che provvederà anche sulle spese.
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