Le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, per violazione alla normativa del codice della strada, rientrano tra “le altre entrate di spettanza” di comuni e province. In questo modo, il tribunale torinese condivide l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. II sez. civ., 9 aprile 2010, n. 8460) che ha ritenuto legittima la conseguente procedura di riscossione. Le somme sopra evidenziate rientrano in quelle di spettanza di province e comuni, per le quali, l’articolo 52, al comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639. Infatti, il riferimento alle “altre entrate” viene compiuto in maniera ampia, senza alcuna differenziazione; inoltre, l’articolo 15, al comma 8 – quinquiesdecies del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (conv. L. 3 agosto 2009, n. 102) nel dettare le disposizioni finalizzate all’incremento dell’efficienza del sistema della riscossione dei comuni, fa riferimento espresso agli importi iscritti a ruolo ovvero per cui è stata emessa ingiunzione di pagamento (ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639) per sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada ex d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Per tutte le entrate (tributarie e non) a province e comuni è stata attribuita la potestà di affidare la riscossione coattiva a soggetti diversi dagli “agenti della riscossione” e mediante diverse forme.