Ingiunzione fiscale anche in caso di violazioni al Codice della Strada
Tribunale Torino, sez. III civile, sentenza 06.12.2011 n° 7192
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 4056 volte dal 21/05/2012
Le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, per violazione alla normativa del codice della strada, rientrano tra “le altre entrate di spettanza” di comuni e province. In questo modo, il tribunale torinese condivide l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. II sez. civ., 9 aprile 2010, n. 8460) che ha ritenuto legittima la conseguente procedura di riscossione. Le somme sopra evidenziate rientrano in quelle di spettanza di province e comuni, per le quali, l’articolo 52, al comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639. Infatti, il riferimento alle “altre entrate” viene compiuto in maniera ampia, senza alcuna differenziazione; inoltre, l’articolo 15, al comma 8 – quinquiesdecies del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (conv. L. 3 agosto 2009, n. 102) nel dettare le disposizioni finalizzate all’incremento dell’efficienza del sistema della riscossione dei comuni, fa riferimento espresso agli importi iscritti a ruolo ovvero per cui è stata emessa ingiunzione di pagamento (ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639) per sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada ex d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Per tutte le entrate (tributarie e non) a province e comuni è stata attribuita la potestà di affidare la riscossione coattiva a soggetti diversi dagli “agenti della riscossione” e mediante diverse forme.
Sezione III Civile
Sentenza 21 novembre - 6 dicembre 2011, n. 7192
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile
in funzione di Giudice di Appello
in composizione monocratica
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 16561/10 R.G. ;
promossa da:
Società di riscossione SORIS S.p.a., Socio Unico Comune di Torino, in persona del Dirigente del Servizio di Riscossione, dr. T. A., delegata ex art. 52 D. Lgs. n. 446/97 alla riscossione delle entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie della città di Torino, in forza di contratto di Servizio sottoscritto con la città di Torino in data 21.06.2007, con sede legale in TORINO Via Vigone n. 80, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonella RAVINALE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino via Piffetti n. 16, in forza di procura speciale a margine dell’atto di citazione in grado di appello;
-PARTE APPELLANTE-
contro:
*****, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro AUDINO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in TORINO corso Duca degli Abruzzi n. 57, in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta in grado di appello;
-PARTE APPELLATA-
e nei confronti di:
COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonietta Rosa MELIDORO e Susanna TUCCARI, in forza di procura generale rogito Notaio Benvenuto GAMBA in data 17.06.2005 rep. n. 164381 racc. n. 40304, ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Torino, Avvocatura Comunale, Via Corte d’Appello n. 16;
-PARTE APPELLATA-
avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace ai sensi degli artt. 22 segg. Legge n. 689/1981.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per Parte Appellante Società di riscossione SORIS S.p.a. (a verbale di udienza in data 01.07.2011 ed in atto di citazione in grado di appello):
“Piaccia all’On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda,
-in totale riforma dell’appellata sentenza del Giudice di Pace di TORINO, Sez. IV, n. 14956/09, depositata in Cancelleria in data 22 dicembre 2009, non notificata ed in accoglimento del proposto gravame
-dichiarare la legittimità dell’ingiunzione della SORIS S.p.a. n. 7609080017213 e per l’effetto confermare la stessa
-respingere le domande tutte formulare dal sig. ***** con ogni consequenziale provvedimento, mandando assolta la SORIS S.p.a. da ogni pretesa avversaria;
-in ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre spese generali e forfettarie, IVA e CPA sull'imponibile, per entrambi i gradi di giudizio e successive occorrende”
Per Parte Appellata sig. ***** (a verbale di udienza in data 01.07.2011 ed in comparsa di costituzione e risposta in grado di appello):
“ Voglia il tribunale di Torino,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
previ gli accertamenti e le declaratorie del caso e di legge, fatta espressa riserva di produrre ulteriori documenti e di deposito di memorie.
In via preliminare e in rito:
dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società di riscossione SORIS S.p.a. per violazione degli articoli 113 comma secondo e 339 comma terzo c.p.c.
Nel merito:
respingere l'appello proposto dalla SORIS Società Riscossioni S.p.a. , Socio Unico del Comune di Torino e confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata per i motivi su esposti.
In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre a CPA, IVA e rimborso forfettario 12,50% come per legge.”
Per Parte Appellata COMUNE DI TORINO (a verbale di udienza in data 01.07.2011 ed in comparsa di costituzione e risposta in grado di appello):
“Voglia l’On.le Tribunale adito,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda
-in totale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di TORINO n. 14956/09, depositata in data 22 dicembre 2009, ed in accoglimento del proposto gravame
-dichiarare la legittimità dell’ingiunzione della SORIS S.p.a. n. 7609080017213 e per l’effetto confermare la stessa
-respingere le domande tutte formulare dal sig. ***** con ogni consequenziale provvedimento;
-in ogni caso mandare assolto il Comune di Torino da ogni pretesa nei suoi confronti formulata.
Con vittoria di spese diritti e onorari, oltre spese generali e forfettarie, per entrambi i gradi di giudizio e successive occorrende.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1.1. Con atto di citazione datato 31.05.2010, ritualmente notificato, la Società di riscossione SORIS S.p.a., Socio Unico Comune di Torino, in persona del Dirigente del Servizio di Riscossione, dr. T. A., delegata ex art. 52 D. Lgs. n. 446/97 alla riscossione delle entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie della città di Torino, in forza di contratto di Servizio sottoscritto con la città di Torino in data 21.06.2007, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino il sig. ***** ed il COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, proponendo appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di TORINO n. 14956/09, datata 10.12.2009, depositata in data 22.12.2009, che, in accoglimento del ricorso in opposizione proposto dal sig. *****:
· ha dichiarato l’illegittimità della procedura esperita dalla SORIS S.p.a. e dal COMUNE DI TORINO, ai sensi del R.D. 639/1910;
· ha dichiarato non dovuto l’importo di Euro 91,94 di cui all’ingiunzione di pagamento n. 7609080017213, annullandola.
Parte appellante ha fondato l’appello sul motivo di impugnazione di cui infra ed ha concluso chiedendo:
· in totale riforma dell’appellata sentenza del Giudice di Pace di TORINO n. 14956/09, ed in accoglimento del proposto gravame
· di dichiarare la legittimità dell’ingiunzione della SORIS S.p.a. n. 7609080017213 e per l’effetto di confermare la stessa;
· di respingere le domande tutte formulare dal sig. ***** con ogni consequenziale provvedimento, mandando assolta la SORIS S.p.a. da ogni pretesa avversaria.
1.2. Si è costituita la parte appellata sig. *****, depositando comparsa di costituzione e risposta, eccependo, in via preliminare e in rito, l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società di riscossione SORIS S.p.a. per violazione degli articoli 113, comma secondo, e 339, comma terzo, c.p.c. e chiedendo, nel merito, di respingere l'appello proposto dalla SORIS Società Riscossioni S.p.a. , Socio Unico del Comune di Torino e di confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata.
1.3. Si è costituita la parte appellata COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, depositando comparsa di costituzione e risposta chiedendo, in totale riforma della predetta sentenza del Giudice di Pace di TORINO ed in accoglimento del proposto gravame:
· di dichiarare la legittimità dell’ingiunzione della SORIS S.p.a. n. 7609080017213 e per l’effetto di confermare la stessa;
· di respingere le domande tutte formulare dal sig. ***** con ogni consequenziale provvedimento;
· in ogni caso di mandare assolto il COMUNE DI TORINO da ogni pretesa nei suoi confronti formulata.
1.4. All’udienza in data 01.07.2011 il Giudice, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall’art. 190 c.p.c., richiamato dall’art. 352, comma 1°, c.p.c., oltre al periodo di sospensione feriale dei termini processuali previsto dall’art. 1 Legge n. 742/1969 (ai sensi del quale tutti i termini processuali subiscono una sospensione i diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno).
2. Sull’eccezione pregiudiziale proposta dall’appellato sig. ***** di inammissibilità dell’appello.
2.1. L’appellato sig. *****, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società di riscossione SORIS S.p.a. per violazione degli articoli 113, comma secondo, e 339, comma terzo, c.p.c..
L’eccezione non risulta fondata e, pertanto, dev’essere rigettata.
2.2. Invero, ai sensi dell’art. 113 c.p.c. (“pronuncia secondo diritto”):
“Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.
Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile”.
Com’è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004 n. 206, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultimo comma dell’art. 113 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba osservare i “principi informatori della materia”.
Ai sensi dell’art. 339 c.p.c. (“appellabilità delle sentenze”):
“Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti a norma dell’articolo 360, secondo comma.
E’ inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Tale ultimo comma è stato così sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 40/2006.
2.3. Nel caso di specie, è ben vero che la causa di primo grado decisa dal Giudice di Pace di Torino in primo grado non eccedeva il valore di “millecento euro”.
Peraltro, con l’atto di citazione in appello la parte appellante ha chiaramente dedotto la violazione di principi “informatori” e “regolatori” della materia, secondo quanto si dirà infra, con conseguente appellabilità della Sentenza di primo grado.
2.5. Inoltre, si deve aggiungere che nei giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative non trova applicazione il citato art. 113, 2° comma, c.p.c., stante l’espressa esclusione dettata dall’art. 23, comma 11, Legge n. 689/1981, ai sensi del quale:
“11. Con la sentenza il giudice può rigettare l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese di procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l’ordinanza o modificandola anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Poiché l’ingiunzione di pagamento in questione trova titolo esclusivamente nel verbale relativo a violazioni al Codice della Strada, deve ritenersi non soggetta alla regola dell’art. 113 c.p.c. anche la fase di opposizione avverso l’atto di riscossione coattiva, come quello in esame; sarebbe, infatti, del tutto irrazionale sotto il profilo logico sistematico vietare la regola del giudizio di equità proprio nella fase di sindacato giurisdizionale e poi consentirla nell’eventuale successiva fase di opposizione alla riscossione coattiva.
Del resto, l’art. 26 del Decreto Legislativo n. 40/2006 (“Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15.02.2006 – Supplemento ordinario n.40/L), ha apportato le seguenti modificazioni all’art. 23 della Legge n. 689/1981:
· al quinto comma (il quale prevedeva che “Se alla prima udienza l’opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell’opponente anche le spese successive all’opposizione”) le parole: «ricorribile per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appellabile» ;
· è stato abrogato l’ultimo comma (il quale prevedeva che «la sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione»).
Quindi, viene così ulteriormente confermato che attualmente sia le Ordinanze di convalida sia le Sentenze pronunciate dal Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 23 Legge n. 689/1981, sono appellabili, senza alcuna distinzione.
3. Sui motivi di impugnazione proposti dalla parte appellante SORIS S.p.a.
3.1. Con più motivi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro, la parte appellante lamenta:
la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 Legge n. 446/1997, dell’art. 1 comma 477 Legge n. 266/2005, dell’art. 36 Legge n. 31/2008 e dell’art. 27 Legge n. 689/1981, anche in quanto costituenti principi informatori della materia nonché l’omessa, insufficiente motivazione circa i suddetti principi;
la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 R.D. n. 639/1910 e dell’art. 203, comma 3, C.d.S., anche in quanto costituenti principi informatori della materia nonché l’omessa, insufficiente motivazione circa i suddetti principi.
I motivi di appello risultano fondati.
3.2. Invero, si deve premettere nel giudizio di primo grado il sig. ***** ha proposto ricorso in opposizione avanti al Giudice di Pace di Torino, chiedendo, in particolare, di revocare, dichiarare nullo, annullabile e privo di giuridici effetti il verbale di accertamento n. 293789104 del 15 febbraio 2005 e l’ingiunzione di pagamento n. 7609080017213 emessa dalla SORIS S.p.a.
Con la Sentenza n. 14956/09, datata 10.12.2009, depositata in data 22.12.2009, il Giudice di Pace di TORINO:
· ha dichiarato l’illegittimità della procedura esperita dalla SORIS S.p.a. e dal COMUNE DI TORINO, ai sensi del R.D. 639/1910;
· ha dichiarato non dovuto l’importo di Euro 91,94 di cui all’ingiunzione di pagamento n. 7609080017213, annullandola.
3.3. Ciò premesso, si deve osservare che la procedura di riscossione coattiva della c.d. “ingiunzione fiscale” di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”), alternativa a quella ordinaria di “iscrizione in ruoli”, è stata formalmente consentita anche per le sanzioni irrogate per violazione del Codice della Strada, dal combinato disposto dei seguenti articoli:
· art. 52, commi 1, 5, lett. b), e 6, D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 (“Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”);
· art. 1, comma 477, Legge 23.12.2005 n. 266 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” -legge finanziaria 2006-);
· art. 36, comma 2, lett. a), D.L. 31.12.2007 n. 248 (“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.02.2008 n. 31;
· art. 3, commi 5 e 6, D. Lgs. 13.04.1999 n. 112 (“Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337”),
· art. 15, comma 8-quinquiesdecies, D.L. 01.07.2009 n. 78 (“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 03.08.2009 n. 102.
3.4. Si deve innanzitutto richiamare l’art. 52 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 (“Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”) che, sotto la rubrica “potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”, prevede, ai commi 1, 5 e 6 (quest’ultimo poi abrogato dalla Legge 24.12.2007 n. 244), quanto segue:
“1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”
“5. I regolamenti, per quanto attiene all’accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
a) l’accertamento dei tributi può essere effettuato dall’ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla;
4) le società di cui all’articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell’albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica (lettera modificata dall'art. 32, comma c. 1, L. 13 maggio 1999, n. 133, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dall’art. 78, commi c. 3 e 4, L. 21 novembre 2000, n. 342, dall’art. 2, comma c. 32, L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall’art. 23-nonies, comma c. 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47 e, successivamente, sostituita dall'art. 1, comma c. 224, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008);
c) l’affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.”
“6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall’ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 (in realtà comma 5)”.
Quest’ultimo comma è stato sì abrogato dalla Legge 24.12.2007 n. 244 ma, come si dirà tra breve, è stato sostituito dall’art. 36, comma 2, D.L. 31.12.2007 n. 248 (“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.02.2008 n. 31 (“Disposizioni in materia di riscossione”).
§ Dunque, l’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 (ai commi 1, 5 lettera b n. 3, e 6 -quest’ultimo poi abrogato dalla Legge 24.12.2007 n. 244-) ha previsto, tra l’altro, la possibilità per i Comuni di avvalersi della proceduta di riscossione di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639 anche attraverso l’affidamento della riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate a società a capitale interamente pubblico.
3.5. L’art. 1, comma 477, Legge 23.12.2005 n. 266 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” -legge finanziaria 2006-), poi, ha previsto quanto segue :
“Per il potenziamento dell’attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell’articolo 4, comma 2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all’adozione del regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità esclusivamente per i concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonché di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall’ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell’ente”.
§ Quindi, attraverso il citato art. 1, comma 477, Legge 23.12.2005 n. 266 è stata espressamente ricompresa la possibilità per i concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 di avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall’ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell’ente.
§ Va tra l’altro sottolineato che tale norma fornisce interpretazione autentica del fatto che le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall’ente (e quindi anche quelle di cui al Codice della Strada, non espressamente escluse), rientrano ai fini in esame nella nozione generale di “entrate degli enti pubblici”.
3.6. Successivamente, l’art. 36, comma 2, D.L. 31.12.2007 n. 248 (“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.02.2008 n. 31, sotto la rubrica “disposizioni in materia di riscossione”, ha previsto testualmente quanto segue:
“2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:
a) la procedura dell’ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall’ente locale o è affidata ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.”
§ Dunque, l’art. 36, comma 2, lettera a), D.L. 31.12.2007 n. 248 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.02.2008 n. 31 ha distinto chiaramente tra:
· la “procedura dell’ingiunzione” di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, se l’ente locale riscuote in proprio oppure ha affidato il servizio ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 (proprio come nel caso del COMUNE DI TORINO) e
· la “procedura del ruolo”, se l’Ente locale affida la riscossione ai cosiddetti “agenti della riscossione” (come UNIRISCOSSIONE S.p.a., ora divenuta EQUITALIA NOMOS S.p.a.).
3.7. L’art. 3, D. Lgs. 13.04.1999 n. 112 (“Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337”), in materia di “procedura di affidamento” , dopo aver disposto, al comma 1, che “le concessioni del servizio nazionale della riscossione sono affidate, per ciascun ambito, mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie”, al comma 5 prevede espressamente che “per le province ed i comuni restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, per gli enti previdenziali, quelle contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
§ La normativa speciale contenente la disciplina della riscossione mediante ruolo rinvia quindi espressamente, quanto alla riscossione delle entrate delle province e dei comuni, alle forme dell’art. 52 D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, per le quali trova applicazione il citato art. 36, comma 2, D.L. 31.12.2007 n. 248 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.02.2008 n. 31.
§ Il successivo comma 6 dell’art. 3, D. Lgs. 13.04.1999 n. 112 conferma tale interpretazione, laddove stabilisce che “la riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che non abbiano esercitato la facoltà di cui agli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione” .
3.8. Si deve, infine, richiamare l’art. 15, comma 8-quinquiesdecies, D.L. 01.07.2009 n. 78 (“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”), convertito, con modificazioni, dalla Legge 03.08.2009 n. 102, che, in materia di “potenziamento della riscossione”, ha previsto quanto segue:
“8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l’ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:
a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
c) di un aggio per l’agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.”
§ Dunque, un’ulteriore conferma della chiara volontà legislativa nel senso sopra precisato si trae dal citato art. 15, comma 8-quinquiesdecies, D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 03.08.2009 n. 102, là dove, come si è visto, prevede una possibilità agevolativa di estinzione del debito anche per le sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al Codice della Strada per i quali è stata emessa l’ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, limitatamente a quelle i cui verbali sono stati elevati fino al 31.12.2004, con ciò riconoscendo la pacifica applicabilità della procedura in esame.
3.9. A questo punto si deve osservare che, ai sensi dell’art. 206, comma 1, Codice della Strada, “se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689 .”
In proposito, l’art. 27 Legge 24 novembre 1981 n. 689 dispone testualmente quanto segue:
“Salvo quanto disposto nell’ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’intendenza di finanza che lo dà in carico all’esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
E’ competente l’intendenza di finanza del luogo ove ha sede l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l’aggio nella misura ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2% delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell’art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell’esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.”
§ Tale sistema previsto dall’art. 206 Codice della Strada era inizialmente tassativo e derogatorio rispetto a quello previsto dalla normativa generale ai fini della riscossione della sanzione, tanto con riferimento alla fase di formazione del titolo esecutivo quanto in relazione a quella della esecuzione coattiva (cfr. Cass. 6 novembre 2006 n. 23631).
Senonché, a seguito delle modifiche legislative sopra indicate, il rinvio all’art. 27 Legge 24 novembre 1981 n. 689, deve ritenersi ormai integrato dalla possibilità di utilizzare i soggetti concessionari anche mediante la procedura dell’ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 n. 639.
La disciplina legislativa introdotta con le norme sopra citate ha, infatti, allargato l’iniziale previsione dell’art. 206 del Codice della Strada che, per finalità semplificatorie rispetto alle procedure esecutive ordinarie e finalità di contenimento delle spese di esazione delle sanzioni amministrative, aveva previsto specifiche modalità di formazione del titolo esecutivo e di riscossione ed aveva in passato impedito alla Pubblica Amministrazione di ricorrere, in alternativa, ai normali mezzi di formazione dei titoli esecutivi.
§ Del resto, come si è visto, l’art. 27, comma 1, Legge 24 novembre 1981 n. 689 si limita ad un generico richiamo alla “riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette”.
Non si tratta, quindi, di un richiamo puntuale ad un istituto specifico, bensì di un generico rinvio ad un complesso di normative, prive oltretutto di riferimenti temporali.
§ Infine, si deve anche osservare che l’art. 27, all’ultimo comma, dispone che le disposizioni relative alla competenza dell’esattore si applicano soltanto “fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette”.
Lo stesso art. 27, quindi, attribuisce al rinvio un’efficacia temporalmente limitata alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette che, come si è visto, nell’attuale quadro normativo attribuisce ai Comuni la “facoltà” di avvalersi del ruolo e non più l’obbligo.
3.10. E’appena il caso di rilevare che non sarebbe congruente il richiamo all’art. 1, comma 153, Legge 24.12.2007 n. 244 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” -legge finanziaria 2008-), ai sensi del quale:
“153. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito il seguente:
«35-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».”
Tale disposizione, infatti, attiene esclusivamente agli “agenti della riscossione” di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), D.L. 31.12.2007 n. 248 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.02.2008 n. 31) e non, come nel caso in esame, ai concessionari di cui al medesimo art. 36, comma 2, ma lettera a).
Anzi, tale norma, costituisce semmai una conferma “a contrario” del diverso regime previsto ex lege per i concessionari, come sopra ricostruito.
3.11. L’interpretazione sopra prospettata è stata già seguita, tra gli altri dal:
· Tribunale di Pisa, con Sentenza n. 746/2008 (cfr. doc. 2 di parte appellante), secondo cui “una interpretazione sistematica, fondata sulla non più sussistente centralità del Concessionario del servizio di riscossione tributi, porti a concludere che la possibilità di affidare tutte le entrate a soggetti esterni qualificati (concessionari iscritti all’albo ex art. 53 D. Lgs 446/1997), non muniti della facoltà di utilizzare il ruolo, comporti necessariamente la deroga all’art. 27 della legge 689/81 nella parte in cui disciplina il sistema di riscossione della sanzione”.
· Tribunale di Torino, sez. I civile, con Sentenza n. 6792/2009 (Giudice dr.ssa ZAPPASODI) che, in motivazione, ha riferito, tra l’altro, quanto segue:
“Con il primo e preliminare motivo di opposizione si contesta la erroneità e arbitrarietà della procedura di recupero coattivo seguita ai sensi del R.D. n. 639/1910 con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate per violazione del Codice della Strada.
L’assunto non è fondato.
Invero, tale procedura alternativa a quella ordinaria di iscrizione in ruoli è stata formalmente consentita anche per le sanzioni irrogate per violazione del Codice della Strada dal combinato disposto degli artt. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs. n. 446/1997, art. 1 comma 477 L. n. 266/2005 e art. 36 comma 2 lett. a) D.L. n. 248/2007 (conv. in L. n. 31/2008).
Va infatti osservato che, mentre in precedenza l’art. 206 CdS prevedeva un sistema tassativo e derogatorio rispetto a quello previsto dalla normativa generale ai fini della riscossione della sanzione, tanto con riferimento alla fase di formazione del titolo esecutivo quanto in relazione a quella della esecuzione coattiva (cfr. Cass. 6.11.2006 n. 23631), a seguito delle modifiche legislative sopra indicate, il rinvio all’art. 27 L. 689/81, deve ritenersi ormai integrato anche dalla possibilità di utilizzare i soggetti concessionari anche mediante la procedura dell’ingiunzione di cui al RD n. 639/1910.
Invero, dapprima, è stata espressamente ricompresa la possibilità per i concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 D.Lgs. n. 446/97 di avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva “di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall’ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell’ente” (art. 1 comma 477 L. n. 266/05). Va tra l’altro sottolineato che con tale norma fornisce interpretazione autentica del fatto che le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall’ente (e quindi anche quelle di cui al Codice della Strada, non espressamente escluse), rientrano ai fini in esame nella nozione generale di “entrate degli enti pubblici”.
Successivamente, poi, con l’art. 36 D.L. n. 248/07 (conv. in L. n. 31/08), è stato specificamente ribadito che la riscossione coattiva “dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a poter essere effettuata”, tra l’altro, con la procedura dell’ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910, ove il procedimento di coazione inizia con la ingiunzione a norma dell’art. 2 (così risolvendo un dissidio sorto in via interpretativa in sede sia amministrativa che dottrinale).
Vale appena il caso di rilevare che non appare congruente il richiamo all’art. 1 comma 153 L. n. 244/2007 atteso che tale disposizione attiene esclusivamente ai poteri degli agenti della riscossione (di cui all’art. 36 comma 2 lett. b D.L. n. 248/2007) e non, come nel caso in esame, i concessionari di cui al medesimo articolo lett. a). Tale norma, piuttosto, costituisce conferma a contrario del diverso regime previsto ex lege per i concessionari come sopra ricostruito.
Ulteriore conferma della chiara volontà legislativa in tal senso (e ferme restando le eventuali valutazioni circa la legittimità costituzionale di tali previsioni), è infine il recente disposto della L. 3.8.2009 n. 102, là dove prevede una possibilità agevolativa di estinzione del debito anche per le sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada “per i quali è stata emessa l’ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto legislativo 14 aprile 1910 n. 639”, ma limitatamente a quelle i cui verbali sono stati elevati fino al 31.12.2004, con ciò riconoscendo la pacifica applicabilità della procedura in esame.
Ora, la disciplina legislativa introdotta con tali norme ha quindi allargato l’iniziale previsione del Codice della Strada che, per finalità semplificatorie rispetto alle procedure esecutive ordinarie e finalità di contenimento delle spese di esazione delle sanzioni amministrative, aveva previsto specifiche modalità di formazione del titolo esecutivo e di riscossione ed aveva in passato impedito alla Pubblica Amministrazione di ricorrere, in alternativa, ai normali mezzi di formazione dei titoli esecutivi.”
· Tribunale di Torino, sez. III civile, con Sentenza n. 1847/2010 (Giudice dr.ssa ARISIO), la quale ha richiamato a sua volta la motivazione sopra citata, ritenendola “pienamente condivisibile per la logicità di motivazione e per la puntuale ricostruzione operata dell’intero sistema e dei principi che lo regolano attualmente”.
· Tribunale di Torino, sez. III civile, con Sentenza datata 09.06.2010 pronunciata nella causa iscritta al n. 19116/09 R.G. (Giudice dr. DI CAPUA).
· Tribunale di Torino, sez. III civile, con Sentenza datata 22.11.2010 pronunciata nella causa iscritta al n. 35755/09 R.G. (Giudice dr. DI CAPUA).
· Tribunale di Torino, sez. III civile, con Sentenza datata 18.01.2011 pronunciata nella causa iscritta al n. 26954/09 R.G. (Giudice dr. DI CAPUA).
· Tribunale di Torino, sez. III civile, con Sentenza datata 09.05.2011 pronunciata nella causa iscritta al n. 4271/10 R.G. (Giudice dr. DI CAPUA).
· Tribunale di Torino, sez. III civile, con Sentenza datata 26.05.2011 pronunciata nella causa iscritta al n. 21602/10 R.G. (Giudice dr. DI CAPUA).
· Tribunale di Torino, sez. III civile, con Sentenza datata 07.07.2011 pronunciata nella causa iscritta al n. 12718/10 R.G. (Giudice dr. DI CAPUA).
3.12. Infine, l’orientamento in questione ha trovato autorevole conferma nella recente sentenza della Cassazione civile, sez. II, 9 aprile 2010 n. 8460 la quale, sgomberando definitivamente il campo da qualsiasi dubbio circa la legittimità della procedura di riscossione, affermando quanto segue:
“Le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada rientrano tra le ‘altre entrate di spettanza delle province e dei comuni’ per le quali l’art. 52, comma 6, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore all’abrogazione da parte dell’art. 1, comma 224, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), prevede la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura indicata dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, atteso che il riferimento alle ‘altre entrate’ è compiuto in modo ampio, senza alcuna distinzione, e che l’art. 15, comma 8-quinquiesdecies, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nel dettare disposizioni finalizzate ad incrementare l’efficienza del sistema della riscossione dei comuni, fa espresso riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l’ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285”.
3.13. Tenuto conto dei rilievi che precedono, si deve ritenere che il Giudice di Pace, nella Sentenza impugnata, non abbia tenuto conto della suddetta evoluzione della normativa speciale in materia di riscossione, da cui emerge, in sintesi, che:
· per tutte le entrate, tributarie e no, ai Comuni (così come alle Province) è stata attribuita la potestà di affidare la riscossione coattiva a soggetti diversi dagli “agenti della riscossione” e mediante diverse forme;
· in particolare, i Comuni possono procedere ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b), D. Lgs. 15.12.1997 n. 446;
· proprio in forza di tale normativa, il COMUNE DI TORINO ha costituito la Società di riscossione SORIS S.p.a., di cui detiene l’intero capitale, affidandole legittimamente il servizio di riscossione;
· la SORIS S.p.a. è regolarmente iscritta nell’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali di cui all’art. 53 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;
· la Società di riscossione SORIS S.p.a. procede dunque del tutto legittimamente al recupero in via coattiva delle entrate tributarie e non tributarie del COMUNE DI TORINO attraverso lo strumento giuridico dell’ingiunzione di pagamento disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, essendo lo stesso legislatore a stabilire ed imporre tale forma;
· dunque, l’adozione, al fine del recupero coattivo delle sanzioni al Codice della Strada, dell’ingiunzione di pagamento anziché del ruolo/cartella esattoriale non è una scelta discrezionale fatta dalla Società SORIS S.p.a. stessa o dal COMUNE DI TORINO, ma è imposta dalla legge.
3.14. La Sentenza del Giudice di Pace impugnata ha dunque omesso di considerare e valutare l’intero quadro normativo sopra richiamato, da cui emerge la legittimazione oggettiva e soggettiva della SORIS S.p.a., per conto del COMUNE DI TORINO, ad emanare le ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910.
4. Conclusioni.
In conclusione, l’appello dev’essere accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza del Giudice di Pace, l’opposizione e le domande proposte nel giudizio di primo grado dal sig. ***** devono essere rigettate e dev’essere dichiarata la legittimità dell’ingiunzione della SORIS S.p.a. n. 7609080017213.
5. Sulle spese processuali dei due gradi di giudizio.
5.1. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, deve condividersi l’orientamento della Cassazione, secondo cui il Giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza automatica e necessitata della pronuncia adottata nel merito della causa, dato che l’onere di esse va attribuito e ripartito, tenendo presente l’esito complessivo e globale della lite, senza tener conto degli esiti delle impugnazioni rispetto alle decisioni assunte nel grado precedente (Cass. civile, sez. lav., 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. civile, Sezioni Unite, 17 ottobre 2003, n. 15559; Cass. civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405; Cass. civile 27 maggio 2003 n. 8413; Cass. civile, sez. II, 17 aprile 2002, n. 5497; Cass. civile, sez. lav., 12 maggio 2000, n. 6155).
5.2. Nel caso di specie, tenendo presente l’esito complessivo e globale della lite, e considerando, da una parte, il criterio della soccombenza ma, dall’altra parte, la complessità delle questioni trattate e le incertezze giurisprudenziali:
-l’appellato sig. ***** dev’essere dichiarato tenuto e condannato a rimborsare alla Società di riscossione SORIS S.p.a. il 50% delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, così come liquidate in dispositivo, mentre il restante 50% dev’essere compensato tra le parti;
-l’appellato sig. ***** dev’essere poi dichiarato tenuto e condannato a rimborsare al COMUNE DI TORINO (nei cui confronti il sig. ***** è, sostanzialmente, soccombente e che ha dovuto essere evocato in giudizio in questo grado in quanto già parte nel giudizio di primo grado) il 50% delle spese processuali del solo presente grado di giudizio (atteso che nel giudizio di primo grado si era costituito in giudizio a mezzo di funzionari delegati, appartenenti alla Divisione Corpo Polizia Municipale), così come liquidate in dispositivo, mentre il restante 50% dev’essere compensato tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa in grado di appello iscritta al n. 16561/10 R.G. promosso dalla Società di riscossione SORIS S.p.a., Socio Unico Comune di Torino, in persona del Dirigente del Servizio di Riscossione, dr. T. A., delegata ex art. 52 D. Lgs. n. 446/97 alla riscossione delle entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie della città di Torino, in forza di contratto di Servizio sottoscritto con la città di Torino in data 21.06.2007 (parte appellante) contro il sig. ***** (parte appellata) e nei confronti del COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore (parte appellata), nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l’eccezione proposta dal sig. ***** di inammissibilità dell’appello.
2) Accoglie l’appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di TORINO n. 14956/09, datata 10.12.2009, depositata in data 22.12.2009 e, per l’effetto, in totale riforma dell’impugnata Sentenza :
· rigetta l’opposizione e le domande proposte nel giudizio di primo grado dal sig. ***** e dichiara la legittimità dell’ingiunzione della SORIS S.p.a. n. 7609080017213;
· dichiara tenuto e condanna l’appellato sig. ***** a rimborsare alla parte appellante Società di riscossione SORIS S.p.a. il 50% delle spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 180,00= (di cui Euro 160,00= per diritti ed onorari ed il resto rimborso spese generali ai sensi dell’art. 14 della Tariffa forense) e, così, a pagare la somma di Euro 90,00=, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge; dichiara compensato tra le parti il restante 50%.
3) dichiara tenuto e condanna l’appellato sig. ***** a rimborsare alla parte appellante Società di riscossione SORIS S.p.a. il 50% delle spese processuali del presente giudizio in grado d’appello, liquidate in complessivi Euro 1.423,03= (di cui Euro 925,00= per diritti ed onorari ed il resto per spese e rimborso spese generali ai sensi dell’art. 14 della Tariffa forense) e, così, a pagare la somma di Euro 711,515=, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. Dichiara compensato tra le parti il restante 50%.
4) Dichiara tenuto e condanna l’appellato sig. ***** a rimborsare alla parte appellata COMUNE DI TORINO il 50% delle spese processuali del presente giudizio in grado d’appello, liquidate in complessivi Euro 1.146,37= (di cui Euro 786,00= per diritti ed onorari ed il resto per rimborso spese generali ai sensi dell’art. 14 della Tariffa forense) e, così, a pagare la somma di Euro 573,185=, maggiorati degli oneri riflessi previsti per legge in luogo di IVA e CPA (art. 1, comma 208, Legge n. 266/05). Dichiara compensato tra le parti il restante 50%.
Così deciso in Torino, in data 21 novembre 2011.
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