Con questa sentenza risalente al 2007, la cassazione ha sancito l'illegittimità dell'applicazione nelle cartelle esattoriali delle maggiorazioni in ragione del 10% per ogni semestre di ritardo nel pagamento. La sentenza è utilizzabile come punto d'appoggio per intraprendere opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. chiedendo l'annullamento di quelle parte del debito relativo alle maggiorazioni