Illegittimità dell'applicazione nelle cartelle esattoriali delle maggiorazioni in ragione del 10% per ogni semestre
Cassazione civile , sez. II, sentenza 16.02.2007 n° 3701
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
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Con questa sentenza risalente al 2007, la cassazione ha sancito l'illegittimità dell'applicazione nelle cartelle esattoriali delle maggiorazioni in ragione del 10% per ogni semestre di ritardo nel pagamento. La sentenza è utilizzabile come punto d'appoggio per intraprendere opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. chiedendo l'annullamento di quelle parte del debito relativo alle maggiorazioni
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 16 febbraio 2007, n. 3701
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BENEVENTO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo difende, ope legis;
- ricorrente -
e da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
A.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati D'AURIA GIUSEPPE, LONGOBARDI TOMMASO, giusta mandato a tergo del controricorso;
- controricorrente -
e contro
SARI S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 491/04 del Giudice di pace di BENEVENTO del 18.6.04, depositata il 21/06/04;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 24/10/06 dal Consigliere Dott. ATRIPALDI Umberto;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO CARLO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.
Svolgimento del processo
L'Ufficio Territoriale del Governo di Benevento ha impugnato, nei confronti di A.M.G., con ricorso notificato il 27.10.04, la sentenza del Giudice di Pace di Benevento, che aveva dichiarato la nullità dell'opposta cartella esattoriale, inerente al pagamento della somma di Euro 852,78 per violazione dell'art. 116 C.d.S., comma 2, ritenendo illegittima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, la maggiorazione per interessi operata sulla somma stabilita dalla legge.
Lamenta la violazione e falsa applicazione L. n. 689 del 1981, art. 27, atteso che, contrariamente all'assunto del G.d.P., proprio detto articolo prevede espressamente l'effettuata maggiorazione, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
A.M.G. resiste.
Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l'art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza - ingiunzione, prevede, l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal G.d.P., peraltro con motivazione errata, che va quindi corretta in conformità all'enunciato principio. Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l'Ufficio Territoriale Governo di Benevento alle spese in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2007.
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