“alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l'articolo 203 Codice della Strada, comma 3, che, in deroga alla Legge n. 689 del 1981, articolo 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza-ingiunzione, prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%”. WQuesto il principio sancito dalla cassazione. sarebbero, dunque, tutte impugnabili le cartelle relative a violazioni al Codice della AStrada contenenti le maggiorazioni del 10% per ciascun semestre di ritardo