Nella eventualità che non sia possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcolemico nel sangue sia superiore al limite di 0,8 g/l, il trasgressore deve essere ritenuto responsabile della ipotesi meno grave, ormai depenalizzata. Così la Cassazione, sezione quarta penale, con la sentenza del 14 maggio 2012, n. 18134. Nella fattispecie oggetto di controversia, un uomo veniva condannato (sia in primo che in secondo grado) in quanto “aveva guidato in stato di ebbrezza e si era, altresì, rifiutato di sottoporsi all’alcool test”. Reati unificati (vincolo della continuazione) con condanna ad un mese di arresto, nonché €. 900,00 di ammenda e sospensione della patente di guida (per un mese). Il soggetto ricorre in Cassazione giudicando gli elementi sintomatici rilevati non atti alla dimostrazione della sussistenza dello stato di ebbrezza. I giudici di legittimità, con la sentenza de qua, hanno ritenuto entrambi i fatti ascritti all’imputato non previsti quali reato. E’ vero, sostiene la Corte, che lo stato di ebbrezza può essere accertato con qualsiasi mezzo, ma è altrettanto vero che qualora non risulti possibile stabilire con precisione se il tasso alcolemico sia superiore a 0,8 g/l, il trasgressore dovrà ritenersi responsabile, in base al principio del favor rei, della ipotesi meno grave (depenalizzata). Nella decisione in commento si legge testualmente che “...Quanto alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, osserva il Collegio che costituisce pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis le più recenti pronunzie: Sez. 4, n. 28787 del 2011; Sez. 4, n. 43017 del 2011) quello secondo il quale lo stato di ebbrezza, per tutte le ipotesi previste dall'art. 186 cod. strada, può esser accertato con qualsiasi mezzo e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale. Vero è peraltro che, qualora non sia possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcoolemico era superiore al limite di 0,8 gr./l. il trasgressore doveva ritenersi responsabile, In nome del principio del favor rei, dell'ipotesi meno grave (fascia A), attualmente depenalizzata per effetto della novella di cui alla legge 29 luglio 2010, n. 120. Nel caso in esame, gli elementi sintomatici rilevati e testé descritti, in difetto di altri dati indiziari, non consentono di individuare un preciso gradiente di etilemia tale da indurre a ritenere sussistenti taluna delle più gravi fattispecie contravvenzionali previste dall'art. 186 cod. strada”. Pertanto, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto nel caso concreto gli elementi sintomatici non “permettono di individuare un preciso grado di etilemia”.