La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 171 C.d.S., commi 1 e 2, e art. 126-bis C.d.S., così come modificato dal D.L. n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2003. Posto che lo stesso Comune aveva riconosciuto l'errore nella prevista decurtazione di cinque punti, il ricorrente sostiene che il Giudice di pace avrebbe dovuto annullare l'intero procedimento sanzionatorio, con e statuizioni conseguenti quanto alle spese di lite. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta ulteriore violazione e falsa applicazione delle menzionate disposizioni nonchè contraddittorietà e insufficienza della motivazione. La decurtazione dei punti è avvenuta dalla patente di categoria "B", abilitante alla guida, tra l'altro, di autovetture, e non di motocicli; la decurtazione dei punti avrebbe potuto essere disposta solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità della patente di guida. Gli agenti accertatori avrebbero quindi dovuto verificare se esso ricorrente fosse in possesso - come in effetti era - della patente di categoria "A", che abilita alla conduzione dei motocicli, e in caso positivo decurtare i punti dalla detta patente e non da quella, diversa, di categoria "B". 3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 201 del C.d.S., come modificato dal D.L. n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 2003, nonchè contraddittorietà e insufficienza della motivazione su altro punto decisivo della controversia. Gli agenti accertatori, sostiene il ricorrente, avendo commesso un errore nella redazione del verbale, indicando la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente di guida in una misura prevista da una disposizione entrata in vigore successivamente alla violazione, avrebbero dovuto procedere alla rinotificazione del verbale con l'esatta indicazione della sanzione accessoria nel termine di 150 giorni dalla violazione. Non avendo a tanto provveduto gli agenti, il Giudice di pace non avrebbe potuto sostituirsi all'autorità amministrativa nella individuazione della corretta sanzione applicabile, ma avrebbe dovuto limitarsi ad annullare il verbale. 4. L'esame dei motivi ora richiamati presuppone la soluzione della questione in ordine alla quale la Seconda Sezione ha ritenuto necessario un approfondimento da parte delle Sezioni Unite, e segnatamente la questione di massima di particolare importanza se il verbale di accertamento di un'infrazione al C.d.S., cui consegua la decurtazione dei punti sulla patente, possa dirsi immediatamente impugnabile con riferimento a tale punto, ovvero se tale impugnazione sia inammissibile, in quanto detto verbale contiene non un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività del provvedimento, essendo la decurtazione dei punti dalla patente irrogata ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S., dall'autorità centrale preposta all'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla guida, quale atto vincolato all'esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all'infrazione che la comporta. 4.1. Occorre premettere che il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126-bis, introdotto dal D.Lgs. 15 gennaio 2002, art. 7, come modificato dal D.L. 23 giugno 2003, n. 151, art. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2003, n. 214, prevedeva, al comma 1, che "All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli artt. 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione". Il comma 1-bis, introdotto dal citato D.L. n. 151 del 2003, stabiliva poi che "Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente". Al comma 2, il medesimo art. disponeva che "L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica". Al comma 3, limitando la ricostruzione normativa a quanto in questa sede rileva, prevedeva che "Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri". Tale disciplina ha subito una rilevante modificazione per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 24 gennaio 2005, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 126-bis C.d.S., comma 2, nella parte in cui dispone che: "nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", anzichè "nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.