Cambio di residenza, tempi di notifica delle sanzioni a rischio.
L'applicazione del principio espresso dalla Cassazione nella sentenza in commento al nuovo termine di cui all'art. 201 C.d.S., nei casi di cambi di residenza, rischia di rendere difficile se non impossibile la tempestiva notifiche dei verbali. La Corte, aderendo al primo degli indicati orientamenti e chiarendo che non spetta al cittadino comunicare la variazione di residenza al P.R.A., ha affermato i seguenti principi di diritto: * a) il dies a quo del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile; * b) non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell'Archivio Nazionale Veicoli.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito quali siano i tempi di notifica delle sanzioni al Codice della Strada in caso di mutamento di residenza del trasgressore, stabilendo che il termine di 150 giorni (ante riforma 2010) decorre dalla data di annotazione della variazione agli atti dello stato civile.
Nel 2003 la Polizia Stradale di Udine accertava, a mezzo autovelox, l'eccesso di velocità di un veicolo. Il verbale di contestazione veniva emesso il 22 marzo 2004 e notificato il 22 giugno 2004 al trasgressore il quale proponeva opposizione eccependo, tra l'altro, che la notifica del verbale era avvenuta oltre il termine di cui all'art. 201 C.d.S.
L'adito Giudice di pace, accoglieva l'opposizione osservando:
- a)
che la notifica del verbale era stata tentata invano nella residenza del trasgressore risultante dai pubblici registri ove non era stato rinvenuto il destinatario, né individuato alcun luogo a lui riferibile;
- b)
che in seguito il verbale era stato notificato il 22 giugno 2004 con ritiro personale del plico in altro Comune, nel quale l'opponente risiedeva dal 2002 come risultava dal certificato storico di residenza;
- c)
che tra il 2003 e il 2004 erano trascorsi più di 150 giorni.
Il Prefetto ha, quindi, proposto ricorso per Cassazione. La seconda sezione civile della Corte, con Ord. 28 dicembre 2009 n. 27394, ha rimesso il procedimento alle Sezioni Unite segnalando sia l'esistenza di un contrasto, sia la necessità di risolvere una questione di massima di particolare importanza con riferimento al l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada nel caso di mutamento di residenza del trasgressore.
La questione da risolvere riguarda, quindi, il momento a partire dal quale decorre il termine di 150 giorni entro il quale -secondo quanto disposto dall'art. 201 C.d.S. (ante riforma 2010 che lo ha modificato riducendo il termine a 90 giorni)- il verbale contenente la contestazione di infrazione al Codice della Strada deve essere notificato al trasgressore allorché questi abbia mutato residenza.
La necessità della rimessione alle Sezioni Unite nasce da un contrapposto orientamento giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento (Cass. Civ., Sent. 9 luglio 2009, n. 16185), infatti, il termine decorre sempre e comunque da quando il trasgressore abbia chiesto l'annotazione del cambio di residenza agli uffici dello stato civile dell'amministrazione comunale indipendentemente dall'eventuale analoga segnalazione anche all'Archivio Nazionale dei Veicoli tenuto dalla Motorizzazione civile.
Per un secondo orientamento (Cass. Civ., Sent. 12 giugno 2008 n. 15831), invece, il cittadino che muti la propria residenza ha l'obbligo di segnalare la circostanza sia agli uffici dello stato civile, sia alla Motorizzazione Civile e, ove ciò non faccia, il termine per la notifica decorre dall'annotazione del cambio di residenza nei registri della Motorizzazione Civile a nulla rilevando l'eventuale avvenuta precedente analoga annotazione presso l'anagrafe comunale.
La Corte, aderendo al primo degli indicati orientamenti e chiarendo che non spetta al cittadino comunicare la variazione di residenza al P.R.A., ha affermato i seguenti principi di diritto:
- a)
il dies a quo del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile;
- b)
non può ritenersi tempestiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza, ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell'Archivio Nazionale Veicoli.
Deve essere segnalato, tuttavia, che il contrasto denunciato dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione era solo apparente, in quanto le pronunce di senso contrario al principio espresso dalla sentenza in esame facevano riferimento ad ipotesi nelle quali il trasgressore non aveva comunicato il cambiamento di residenza né all'anagrafe né al P.R.A. Peraltro, come anticipato, la recente riforma del Codice della Strada, operata con la L. 29 luglio 2010 n. 120, ha modificato l'art. 201 C.d.S. riducendo il termine per la notifica delle sanzioni al Codice della Strada da 150 a 90 giorni.
L'applicazione del principio espresso dalla Cassazione nella sentenza in commento al nuovo termine di cui all'art. 201 C.d.S., nei casi di cambi di residenza, rischia di rendere difficile se non impossibile la tempestiva notifiche dei verbali.
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Fortunato Niro
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