La vicenda di cui oggi ci occupiamo riguarda l'accertamento delle infrazioni al codice della strada. Nel caso di specie si tratta un eccesso di velocità contestato al conducente di un autoveicolo con verbale della Polizia Municipale redatto a seguito dell'accertamento effettuato con autovelox. La pronuncia della Corte Costituzionale del 18/6/2015 (Sentenza n. 113/2015) ha chiarito una volta per tutte che la multa va annullata se l'apparecchio non è sottoposto a regolare revisione. Nel verbale che si impugnava si dava atto che l'ultima taratura era stata effettuata più di un anno prima dell'accertamento della violazione; l'atto veniva quindi impugnato sotto tale profilo, ma la P.A. nel costituirsi in giudizio produceva certificazione di taratura in data più recente, effettuata circa otto mesi prima dell'infrazione. La difesa del ricorrente eccepiva che a fronte dell'atto pubblico costituito dal verbale di accertamento, non poteva ammettersi tale documento, avendo l'atto pubblico pieno valore di prova, fino a querela di falso. Il Giudice di Pace di Firenze, nell'accogliere il ricorso, aggiungeva: "appare evidente la invalidità del verbale impugnato, considerato che nella motivazione del verbale veniva errato un elemento essenziale per contestare la violazione. Infatti, l'avere riportato una certificazione errata nell'atto pubblico ha posto in essere un errore abnorme che ha inciso sulla forma e sul contenuto dell'atto".