Nelle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che, ai sensi dell'articolo 126-bis, comportino la previsione dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione - di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento - ha interesse e può quindi proporre opposizione dinanzi al Giudice di Pace, ai sensi dell'articolo 204-bis del Codice della Strada, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.