Con la sentenza n.6565 del 14.03.2013, la Corte di Cassazione ha chiarito quali sono i termini di impugnazione delle cartelle esattoriali afferenti (esclusivamente) le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle norme contenute nel codice della strada. I giudici di legittimità hanno pertanto stabilito che: 1) qualora si contesti la mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, il contribuente può avvalersi dello strumento dell’opposizione ai sensi della L. n.689 del 1981 (30 giorni dalla notifica della cartella); 2) qualora si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, sarà possibile esperire l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; 3) qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora, si potrà esperire l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Pertanto se la contestazione riguarda i vizi propri della cartella esattoriale, l'opposizione va proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni stabilito da detta norma. Fermo restando quanto stabilito dalla Suprema Corte, è bene ricordare che le cartelle esattoriali possono essere emesse per la riscossione, oltre che delle sanzioni amministrative, anche (e soprattutto) per le imposte ed i tributi di ogni genere specie. Resta immutata, per tale ultima fattispecie, il termine di impugnazione di 60 giorni dalla notifica dell’atto. Inoltre, mentre le opposizioni alle cartelle inerenti le sanzioni amministrative vanno proposte al Giudice ordinario (Giudice di Pace o Tribunale a seconda del valore), quelle aventi ad oggetto il mancato pagamento di imposte dirette e indirette, tributi e tasse regionali e/o comunali, sono affidate alla giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie.