La provvigione spetta all'agente anche se il rapporto con la preponente è cessato da tempo, nel caso di specie nel 2001. E' quanto ha stabilito la sentenza 16 gennaio 2013, n. 894 della Suprema Corte (Sezione Lavoro). Più nel dettaglio, la Corte ha ritenuto che l’agente di commercio abbia diritto alle provvigioni calcolate sugli acquisti effettuati dai clienti con le carte di fidelizzazione per la vendita di carburante da lui vendute fino alla loro scadenza, se la loro durata è ragionevole e anche successivamente alla cessazione del rapporto.